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LA
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la
Comunità economica europea, visto il
regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio,
del 22 settembre 1966, relativo
all'attuazione di un'organizzazione comune
dei mercati nel settore dei grassi (1),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE)
n. 356/92 (2), in particolare l'articolo
35 bis, considerando che in seguito agli
sviluppi della ricerca è opportuno
completare le caratteristiche degli oli
d'oliva, come definite dal regolamento
(CEE) n. 2568/91 (3), modificato dal
regolamento (CEE) n. 3682/91 (4), al fine
di garantire meglio la purezza dei
prodotti commercializzati nonché prevedere
il metodo d'analisi pertinente;
considerando che, per non recare
pregiudizio al commercio, è opportuno
prevedere un periodo limitato per lo
smaltimento dell'olio condizionato prima
dell'entrata in vigore del presente
regolamento; considerando che occorre
modificare in conformità il regolamento
(CEE) n. 2568/91; considerando che il
comitato di gestione per i grassi nn ha
emesso alcun parere nel termine fissato
dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati del
regolamento (CEE) n. 2568/91 sono
modificati come indicato in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento
entra in vigore il terzo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee. Il
presente regolamento non si applica agli
oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva
condizionati anteriormente all'entrata in
vigore del presente regolamento e
commercializzati fino al 31 ottobre 1992.
Il presente regolamento è obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati
membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1992.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
-------------------------------
(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag.
3025/66.
(2) GU n. L 39 del 15. 2. 1992, pag. 1.
(3) GU n. L 248 del 5. 9. 1991, pag. 1.
(4) GU n. L 349 del 18. 12. 1991, pag. 36.
ALLEGATO
I. La seconda
tabella dell'allegato I è sostituita dalla
seguente:
|
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Composizione
acidica |
|
Categoria |
Niriatico
% |
Linolenico
% |
Arachido
% |
Eicoeenico
% |
Beenico
% |
Lignocerico
% |
|
1. Olio di oliva
vergine extra |
M 0,1 |
M 0,9 |
M 0,7 |
M 0,5 |
M 0,3 |
M 0,5 |
|
2. Olio di oliva
vergine |
M 0,1 |
M 0,9 |
M 0,7 |
M 0,5 |
M 0,3 |
M 0,5 |
|
3. Olio di oliva
vergine corrente |
M 0,1 |
M 0,9 |
M 0,7 |
M 0,5 |
M 0,3 |
M 0,5 |
|
4. Olio di oliva
vergine lampante |
M 0,1 |
M 0,9 |
M 0,7 |
M 0,5 |
M 0,3 |
M 0,5 |
|
5. Olio di oliva
raffinato |
M 0,1 |
M 0,9 |
M 0,7 |
M 0,5 |
M 0,3 |
M 0,5 |
|
6. Olio di oliva |
M 0,1 |
M 0,9 |
M 0,7 |
M 0,5 |
M 0,3 |
M 0,5 |
|
7. Olio di sansa
di oliva greggio |
M 0,1 |
M 0,9 |
M 0,7 |
M 0,5 |
M 0,3 |
M 0,5 |
|
8. Olio di sansa
di oliva raffinato |
M 0,1 |
M 0,9 |
M 0,7 |
M 0,5 |
M 0,3 |
M 0,5 |
|
9. Olio di sansa
d'oliva |
M 0,1 |
M 0,9 |
M 0,7 |
M 0,5 |
M 0,3 |
M 0,5 |
...continua
|
Categoria |
Somma Isomeri
transoleici
% |
Somma Isomeri
translino leici + translino lenici
% |
K232 |
K270 |
K270 con
allumina (¹) |
Delta K |
Panel test |
|
1. Olio di oliva
vergine extra |
< 0,03 |
< 0,03 |
M 2,40 |
M 0,20 |
M 0,10 |
M 0,01 |
>6,5 |
|
2. Olio di oliva
vergine |
< 0,03 |
< 0,03 |
M 2,50 |
M 0,25 |
M 0,10 |
M 0,01 |
>5,5 |
|
3. Olio di oliva
vergine corrente |
< 0,03 |
< 0,03 |
M 2,50 |
M 0,25 |
M 0,10 |
M 0,01 |
>3,5 |
|
4. Olio di oliva
vergine lampante |
< 0,10 |
< 0,10 |
M 3,70 |
> 0,25 |
M 0.11 |
- |
< 3.5 |
|
5. Olio di oliva
raffinato |
< 0,20 |
< 0,30 |
M 3,40 |
M 1,20 |
. |
M 0,16 |
- |
|
6. Olio di oliva |
< 0,20 |
< 0,30 |
M 3,30 |
M 1,00 |
- |
M 0,13 |
- |
|
7. Olio di sansa
di oliva greggio |
< 0,20 |
< 0,10 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8. Olio di sansa
di oliva raffinato |
< 0,40 |
< 0,35 |
M 5,50 |
M 2,50 |
- |
M 0,25 |
- |
|
9. Olio di sansa
d'oliva |
< 0,40 |
< 0,35 |
M 5,30 |
M 2,00 |
- |
M 0,20 |
- |
II. L'allegato
Xa è così modificato:
|
1) Al
punto 4.1.2, è aggiunto il testo
seguente:
|
"e l'indice
di risoluzione lr usando la
formula:
a / b
dove:
a = l'altezza del picco più
basso, misurata rispetto alla
linea di base;
b = l'altezza del punto più
basso dell'avvallamento
compreso tra i due picchi
adiacenti, misurata rispetto
alla linea di base".
|
2) È aggiunto il punto 6
seguente:
"6.
|
CASO
PARTICOLARE DELLA DETERMINAZIONE DEGLI
ISOMERI TRANS
Il contenuto degli isomeri trans degli
acidi grassi, con il numero di atomi di
carbonio compreso tra 10 e 24, può essere
determinato mediante separazione degli
esteri metilici, usando colonne
cromatografiche capillari che presentino
una particolare polarità.
|
6.1.
Colonna capillare in silice, avente
un diametro interno da 0,25 mm a
0,32 mm e
|
una
lunghezza di 50 mm, ricoperta
di cianopropilsilicone, la cui
pellicola ha uno spessore
compreso tra 0,1 e 0,3 ìm
(tipo SP 2340, tipo SP 2380,
C.P. sil 88, Silor 10 e tipi
simili). |
6.2.
Gli esteri metilici vengono separati
con il procedimento B presentato
nell'altro
|
allegato
(X/B). Le sostanze grasse con
acidità libera superiore al 3
% devono essere prima
neutralizzate conformemente al
punto 6.1 dell'allegato VII.
|
6.3.
Le condizioni operative per la
cromatografia in fase gassosa sono
|
complessivamente le seguenti:
- temperatura della colonna
programmata da 150 °C a 230 °C
(ad esempio 165 °C per 15
minuti, aumentata poi di 5
°C/minuto sino a 200 °C);
- temperatura dell'iniettore:
250 °C, con il sistema
dell'iniettare divisore,
oppure temperatura iniziale
della colonna, con il sistema
"on column";
- temperatura del rivelatore:
260 °C;
- flusso del gas vettore (elio
e idrogeno): 1,2 ml/minuto.
La quantità iniettata deve
essere tale che nelle
condizioni di sensibilità
utilizzate l'altezza del picco
corrispondente all'estere
metilico dell'acido arachico
sia pari o superiore al 20 %
della parte inferiore della
scala. |
6.4.
I diversi esteri metilici vengono
identificati in base ai tempi di
ritenzione che
|
vengono
confrontati con quelli di
miscele di riferimento (come
indicato al punto 2.3). Gli
esteri degli acidi grassi
trans vengono eluiti prima
degli isomeri corrispondenti
cis. Un esempio di
cromatogramma è riportato
nella figura 2. |
|
|
Figura 2
Gascromatogramma tipo relativo alla
determinazione degli isomeri trans
degli acidi con colonna capillare

|
|
6.5.
L'efficienza della colonna
determinata conformemente al punto
4.1.2 deve consentire la separazione
di talune coppie critiche, ad
esempio la coppia formata
dall'insieme degli acidi
transisooleici e il picco dell'acido
oleico, trans C18: 1/cis C18: 1, con
un indice di risoluzione superiore a
2.
6.6. La percentuale dei diversi
acidi grassi trans è calcolata in
base al rapporto tra la superficie
del picco attinente e la somma delle
superfici di tutti i picchi
presenti.
Si considerano le percentuali degli
acidi:
- trans ottadecenoici (T 18: 1),
indicati nell'allegato I del
presente regolamento come somma
degli isomeri transoleici;
- cis-trans e trans-cis
ottadecadienoici [(CT/TC) 8: 2]:
indicati nell'allegato I del
presente regolamento come somma
degli isomeri translinoleici;
- trans-cis-trans, cis-cis-trans,
cis-trans-cis, trans-cis-cis,
ottadecatrienoici
[(TCT+CCT+CTC+TCC)18: 3], indicati
nell'allegato I del presente
regolamento come somma degli isomeri
translinolenici.
Nota 8: viste le caratteristiche
particolari di questo metodo, dare i
risultati con due decimali."
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3) Gli attuali
punti 6 e 7 diventano rispettivamente
punti 7 e 8.
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