Normative Cee

 

Regolamento (CEE) n. 177/94

della Commissione del 28 gennaio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91

relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93 (2), in particolare l'articolo 35 bis,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 620/93 (4), ha definito le caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché i metodi di analisi ad essi attinenti;
considerando che nell'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2658/91 è prevista l'applicazione temporanea di una tolleranza per il punteggio organolettico di taluni tipi di olio vergine; che, tenendo conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione della tolleranza di 0,5 per le operazioni connesse all'intervento e ai fini di una sana gestione del regime di intervento, è opportuno sopprimere la suddetta tolleranza;
considerando che occorre adattare l'allegato XIV per meglio tenere conto delle caratteristiche naturali di taluni oli d'oliva; che è altresì necessario correggere alcuni errori contenuti nel testo del regolamento (CEE) n. 2568/91;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


Il regolamento (CEE) n. 2568/91 è modificato come segue:
1) Nell'allegato IV, punto 5.2.5.2, la cifra " 100 " è sostituita dalla cifra " 1 000 ".
2) Nell'allegato XII, punto 10.2, nella parte relativa all'" Espressione dei risultati ", il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
" Tuttavia, per gli oli oggetto di operazioni collegate all'intervento non si applica alcuna tolleranza. "
3) Nell'allegato XIV, il testo della nota complementare n. 2 è modificato come segue:
- al punto B.I.a), punto II.c) e punto C.b), i termini " alcoli alifatici " sono sostituiti dal termine " cere ";
- al punto B.I.a), la cifra " 400 " è sostituita dalla cifra " 350 ";
- al punto B.II.c), la cifra " 300 " è sostituita dalla cifra " 250 ";
- al punto C, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:
" c) un coefficiente di estinzione K270 non superiore a 1,20 ";
- al punto C, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:
" d) una variazione del coefficiente di estinzione (D K) in prossimità di 270 nm non superiore a 0,16 ".

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Tuttavia, il disposto del punto 3 dell'articolo 1 si applica a decorrere dal ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

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(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9.
(3) GU n. L 248 del 5. 9. 1991, pag. 1.
(4) GU n. L 66 del 18. 3. 1993, pag. 29.
 

  

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