|
Regolamento (CEE)
n. 183/93 della Commissione del 29 gennaio 1993
recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91
relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva
e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai metodi ad essi
attinenti
|
LA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto
il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966,
relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel
settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.
2046/92 (2), in particolare l'articolo 35 bis, considerando che il
regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione (3), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 3288/92 (4), ha definito le
caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché
i metodi d'analisi ad essi attinenti; che il medesimo regolamento ha
altresì modificato le note complementari 2, 3 e 4 del capitolo 15
della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento
(CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla
nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune
(5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2505/92 del
Consiglio (6); considerando che, alla luce dell'esperienza nel
frattempo acquisita, i metodi d'analisi richiedono alcuni adeguamenti
o precisazioni e che, inoltre, si sono constatati alcuni errori nel
testo del regolamento (CEE) n. 2568/91; considerando che, in attesa
dell'esito degli studi in corso, è opportuno prorogare il periodo in
cui gli Stati membri possono avvalersi di metodi di analisi nazionali
sperimentati e scientificamente validi; considerando che è opportuno
adeguare agli sviluppi delle ricerche le norme sulle caratteristiche
degli oli d'oliva, quali definite dal regolamento (CEE) n. 2568/91, al
fine di garantire meglio la purezza dei prodotti commercializzati,
nonché prevedere il metodo d'analisi pertinente; considerando che, per
permettere la predisposizione dei mezzi necessari per l'applicazione
del nuovo metodo, è opportuno rinviarne di qualche mese l'entrata in
vigore; considerando che occorre modificare in conformità il
regolamento (CEE) n. 2568/91; considerando che le misure previste dal
presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione
per i grassi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 2568/91 è così modificato:
1) All'articolo 3, primo comma, la data del 31 dicembre 1992 è
sostituita da quella del 28 febbraio 1993.
2) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Articolo 5
Le note complementari 2, 3 e 4 del capitolo 15 della nomenclatura
combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del
Consiglio (*), sono sostituite da quelle che figurano nell'allegato
XIV del presente regolamento.
-----------------------------
(*) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1."
3) Gli allegati del regolamento (CEE) n. 2568/91 sono modificati come
indicato in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee. Tuttavia, il punto 10 dell'allegato si applica a partire dal
1° maggio 1993 agli oli d'oliva condizionati a decorrere dalla stessa
data. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi
e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1993.
Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione
---------------------------
(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1.
(3) GU n. L 248 del 5. 9. 1991, pag. 1.
(4) GU n. L 327 del 13. 11. 1992, pag. 28.
(5) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
(6) GU n. L 267 del 14. 9. 1992, pag. 1.
ALLEGATO
1. Nel sommario degli allegati il titolo dell'allegato IV è
sostituito dal seguente testo:
"Determinazione del contenuto di cere mediante gascromatografia con
colonna capillare".
2. Nel sommario, il titolo dell'allegato XIII "Prova della
raffinazione" è sostituito dal titolo "Neutralizzazione e
decolorazione dell'olio d'oliva in laboratorio".
3. All'allegato I la prima tabella è sostituita dalla seguente
tabella:
|
|
Categoria |
Acidità % |
Valore dei perossidi
mcq/O2/kg |
Solventi alogenati
mg/kg (ı) |
Cere mg/kg
|
Acidi saturi in
posizione 2 del trigliceride
% |
Eritrodiolo + uvaolo
% |
Trilinoleino % |
|
1. Olio di oliva
vergine extra |
M 1,0 |
M 20 |
M 0,20 |
M 250 |
M 1,3 |
M 4,5 |
M 0,5 |
|
2. Olio di oliva
vergine |
M 2,0 |
M 20 |
M 0,20 |
M 250 |
M 1,3 |
M 4,5 |
M 0,5 |
|
3. Olio di oliva
vergine corrente |
M 3,3 |
M 20 |
M 0,20 |
M 250 |
M 1,3 |
M 4,5 |
M 0,5 |
|
4. Olio di oliva
vergine lampante |
> 3,3 |
> 20 |
> 0,20 |
M 350 |
M 1,3 |
M 4,5 |
M 0,5 |
|
5. Olio di oliva
raffinato |
M 0,5 |
M 10 |
M 0,20 |
M 350 |
M 1,5 |
M 4,5 |
M 0,5 |
|
6. Olio di oliva |
M 1,5 |
M 15 |
M 0,20 |
M 350 |
M 1,5 |
M 4,5 |
M 0,5 |
|
7. Olio di sansa di
oliva greggio |
m 2,0 |
- |
- |
- |
M 1,8 |
m 12 |
M 0,5 |
|
8. Olio di sansa di
oliva raffinato |
M 0,5 |
M 10 |
M 0,20 |
- |
M 2,0 |
m 12 |
M 0,5 |
|
9. Olio di sansa
d'oliva |
M 1,5 |
M 15 |
M 0,20 |
> 350 |
M 2,0 |
> 4,5 |
M 0,5 |
...continua
|
Categoria |
Colesterolo % |
Brassicasterolo % |
Campesterolo % |
Stigmasterolo % |
Beta sitosterolo %
(²) |
Delta 7 stimesterolo
% |
Steroidi totali mg/kg |
|
1. Olio di oliva
vergine extra |
M 0,5 |
M 0,2 |
M 4,0 |
< Camp. |
m 93,0 |
M 0,5 |
m 1 000 |
|
2. Olio di oliva
vergine |
M 0,5 |
M 0,2 |
M 4,0 |
< Camp. |
m 93,0 |
M 0,5 |
m 1 000 |
|
3. Olio di oliva
vergine corrente |
M 0,5 |
M 0,2 |
M 4,0 |
< Camp. |
m 93,0 |
M 0,5 |
m 1 000 |
|
4. Olio di oliva
vergine lampante |
M 0,5 |
M 0,2 |
M 4,0 |
- |
m 93,0 |
M 0,5 |
m 1 000 |
|
5. Olio di oliva
raffinato |
M 0,5 |
M 0,2 |
M 4,0 |
< Camp. |
m 93,0 |
M 0,5 |
m 1 000 |
|
6. Olio di oliva |
M 0,5 |
M 0,2 |
M 4,0 |
< Camp. |
m 93,0 |
M 0,5 |
m 1 000 |
|
7. Olio di sansa di
oliva greggio |
M 0,5 |
M 0,2 |
M 4,0 |
- |
m 93,0 |
M 0,5 |
m 2 500 |
|
8. Olio di sansa di
oliva raffinato |
M 0,5 |
M 0,2 |
M 4,0 |
< Camp. |
m 93,0 |
M 0,5 |
m 1 800 |
|
9. Olio di sansa
d'oliva |
M 0,5 |
M 0,2 |
M 4,0 |
< Camp. |
m 93,0 |
M 0,5 |
m 1 800 |
|
|
M =
massimo,
m = minimo.
Nota: Per
classificare diversamente un
olio o dichiararlo non
conforme per la purezza è
sufficiente che uno solo dei
requisiti non rientri nei
limiti fissati.
(ı) Limite massimo
complessivo per i composti
rivelati dal rivelatore a
cattura di elettroni. Per i
componenti accertati
singolarmente il limite
massimo è 0,10 mg/kg.
(²)
(Delta-5-23-Stigmastadiemolo
+ Cicrosterolo +
Betasitosterolo +
Sitostanolo + Delta-5-24
Stigmastodienolo).
4.
In basso alla seconda
tabella dell'allegato I è
aggiunta la seguente nota:
"Ai fini della constatazione
della purezza, qualora il
K270 superi il limite della
categoria corrispondente, si
deve procedere alla
determinazione del K270 dopo
il passaggio su allumina."
5.
Nell'allegato II, punto 1.5,
i termini conclusivi "delle
due determinazioni" sono
sostituiti dai termini "di
due determinazioni":
6.
Nell'allegato IV, punto
5.1.1, i termini " o di semi
" sono soppressi.
7.
Nell'allegato IV, punto
5.2.2, il testo delle due
prima frasi è sostituito dal
testo seguente: "Nella
camera di sviluppo delle
lastre si introduce una
miscela esano-etere etilico
65: 35 (V/V) fino
all'altezza di circa 1 cm
(*).
-----------------------
(*) In questi casi
particolari, per ottenere
una buona separazione delle
bande è necessario
utilizzare la miscela
eluente benzene-acetone 95:
5 (V/V)."
8.
Nell'allegato IV, punto
5.2.5.2. e punto 6, la cifra
"100" è sostituita dalla
cifra "1.000" e i termini
"in millimetri quadrati"
sono soppressi.
9.
Nell'allegato IV, appendice,
la figura 1 è sostituita
dalla figura seguente:
|
Figura 1
Cromatogramma della
frazione alcolica di un
olio d'oliva vergine

|
1 = Eicosanolo 5 =
Pentacosanolo
2 = Docosanolo 6 =
Esacosanolo
3 = Tricosanolo 7 =
Eptacosanolo
4 = Tetracosanolo 8 =
Octacosanolo
10.
Il testo dell'allegato IV è
sostituito dal testo
seguente:
"ALLEGATO IV
DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO
DI CERE MEDIANTE
GASCROMATOGRAFIA CON COLONNA
CAPILLARE
1.
OGGETTO
Il metodo descrive un
procedimento per la
determinazione del contenuto
di cere di alcune sostanze
grasse, nelle condizioni di
prova. Il metodo può essere
impiegato in particolare per
differenziare l'olio di
oliva di pressione da quello
di estrazione (olio di
sansa).
2.
PRINCIPIO DEL METODO
La sostanza grassa,
addizionata di opportuno
standard interno, viene
frazionata mediante
cromatografia su colonna di
gel di silice idratato; la
frazione eluita per prima
nelle condizioni di prova
(avente polarità inferiore a
quella dei trigliceridi)
viene recuperata e quindi
analizzata direttamente
mediante gascromatografia in
colonna capillare.
3.
APPARECCHIATURA
3.1.
Beuta da 25 ml.
3.2.
Colonna in vetro per
cromatografia avente
diametro interno 15,0 mm e
altezza 30-40 cm.
3.3.
Gascromatografo adeguato con
colonna capillare, dotato di
sistema di introduzione
diretta in colonna
costituito da:
3.3.1.
Forno a termostato per le
colonne, idoneo a mantenere
la temperatura desiderata
con la precisione di ħ 1 °C.
3.3.2.
Iniettore a freddo per
introduzione diretta in
colonna.
3.3.3.
Rivelatore a ionizzazione di
fiamma e
convertitore-amplificatore.
3.3.4.
Registratore-integratore
idoneo per il funzionamento
con il
convertitore-amplificatore
(3.3.3), con tempo di
risposta non superiore a 1
s, e con velocità della
carta variabile.
3.3.5.
Colonna capillare in vetro o
silice fusa, lunga 10-15 m,
diametro interno 0,25-0,32
mm, internamente ricoperta
con liquido SE-52 o SE-54
equivalenti, con spessore
uniforme compreso fra 0,10 e
0,30 µm.
3.4.
Microsiringa per on-column
da 10 µl con ago cementato.
4.
REAGENTI
4.1.
Gel di silice 70-230 mesh
art. 7754 Merck. Il gel di
silice è posto in muffola a
500 °C per 4 h. Dopo
raffreddamento è addizionato
del 2 % di acqua. Si agita
bene allo scopo di
omogeneizzare la massa. Si
conserva al buio almeno per
12 h prima del suo impiego.
4.2.
n-Esano, per cromatografia.
4.3.
Etere etilico, per
cromatografia.
4.4.
n-Eptano, per cromatografia.
4.5.
Soluzione campione di lauril
arachidato, allo 0,1 % (m/v)
in esano (standard interno).
4.6.
Gas vettore: idrogeno, puro
per gascromatografia.
4.7.
Gas ausiliari:
- idrogeno, puro per
gascromatografia;
- aria, pura per
gascromatografia.
5.
PROCEDIMENTO
5.1.
Separazione della frazione
delle cere.
5.1.1.
Mettere in sospensione 15 g
di gel di silice idratato al
2 % in n-esano anidro e
introdurli nella colonna.
Dopo assestamento spontaneo
si completa lo stesso
mediante l'uso di un
vibratore elettrico per
rendere più omogeneo il
letto cromatografico. Si
percolano 30 ml di n-esano
allo scopo di allontanare le
eventuali impurezze.
5.1.2.
Conduzione della
cromatografia su colonna.
Nella beuta da 25 ml si
pesano esattamente circa 500
mg di campione, si addiziona
dell'opportuna quantità di
standard interno, in
funzione del presunto
contenuto di cere. Ad
esempio si aggiungono 0,1 mg
di lauril arachidato nel
caso di olio di oliva e
0,25-0,50 mg nel caso di
olio di sansa. Il campione
così preparato viene
trasferito nella colonna
cromatografica preparata
come a
5.1.1.
aiutandosi con due porzioni
da 2 ml cadauna di n-esano.
Si lascia fluire il solvente
fino ad un battente di 1 mm.
A questo punto inizia l'eluizione
cromatografica raccogliendo
140 ml di miscela
n-esano/etere-etilico nel
rapporto 99: 1, rispettando
un flusso di circa 15 gocce
ogni 10 s (2,1 ml/min). La
frazione così ottenuta viene
evaporata mediante
evaporatore rotante sino
quasi a secchezza, si
allontanano gli ultimi 2 o 3
ml con l'aiuto di un debole
flusso di azoto e si
riprende il tutto con 10 ml
di n-eptano.
5.2.
Analisi gascromatografica.
5.2.1.
Operazioni preliminari,
condizionamento della
colonna.
5.2.1.1. Si installa nel
gascromatografo la colonna,
collegando il terminale di
ingresso connesso col
sistema on column, e il
terminale di uscita al
rivelatore. Si eseguono i
controlli generali del
complesso gascromatografico
(tenuta dei circuiti dei
gas, efficienza del
rivelatore e del sistema di
registrazione, ecc.).
5.2.1.2. Se la colonna è
messa in uso per la prima
volta è consigliabile
procedere al suo
condizionamento. Si fa
fluire un leggero flusso di
gas attraverso la colonna
stessa, quindi si accende il
complesso gascromatografico
e si inizia un riscaldamento
graduale fino a raggiungere
una temperatura di almeno 20
°C superiore a quella di
esercizio (nota). Si
mantiene tale temperatura
per almeno 2 h, quindi si
porta il complesso alle
condizioni di funzionamento
(regolazione del flusso dei
gas, accensione della
fiamma, collegamento con il
registratore elettronico,
regolazione della
temperatura della camera per
la colonna, del rivelatore,
ecc.) e si registra il
segnale ad una sensibilità
almeno 2 volte superiore a
quella prevista per
l'esecuzione dell'analisi.
Il tracciato della linea di
base deve risultare lineare,
esente da picchi di
qualsiasi natura, e non deve
presentare deriva. Una
deriva rettilinea negativa
indica imperfetta tenuta
delle connessioni della
colonna, una deriva positiva
indica un insufficiente
condizionamento della
colonna.
Nota: La temperatura
di condizionamento deve in
ogni caso essere inferiore
di almeno 20 °C alla
temperatura massima prevista
per il liquido di
ripartizione impiegato.
5.2.2.
Scelta delle condizioni
operative.
5.2.2.1. Condizioni
operative di massima sono le
seguenti:
- temperatura della colonna:
inizio a 80 °C, quindi
incremento di 30 °C/min fino
a 120 °C, poi programmata di
5 °C/min fino a 340 °C;
- temperatura del
rilevatore: 350 °C;
- velocità lineare del gas
di trasporto: idrogeno 20-35
cm/s;
- sensibilità strumentale:
da 4 a 16 volte
l'attenuazione minima;
- sensibilità di
registrazione: 1-2 mV fondo
scala;
- velocità della carta: 30
cm/h;
- quantità di sostanza
iniettata: 0,5-1 µl di
soluzione.
Tali condizioni possono
essere modificate in
funzione delle
caratteristiche della
colonna e del
gascromatografo (in modo da
ottenere cromatogrammi che
soddisfino le condizioni
seguenti: il tempo di
ritenzione dello standard
interno C32 deve essere 25 ħ
2 min e il picco delle cere
più rappresentativo deve
essere contenuto tra il 60 e
il 100 % fondo scala).
5.2.2.2. I parametri di
integrazione dei picchi
dovranno essere impostati in
modo da ottenere una
corretta valutazione delle
aree dei picchi che vengono
presi in considerazione.
5.2.3.
Esecuzione dell'analisi.
5.2.3.1. Con la
microsiringa da 10 µl si
preleva 1 µl di soluzione;
si alza lo stantuffo della
siringa in modo che l'ago
sia vuoto. Si introduce
l'ago attraverso il
dispositivo di iniezione e
dopo 1-2 s si inietta
rapidamente e si estrae
quindi lentamente l'ago dopo
circa 5 s.
5.2.3.2. Si effettua la
registrazione fino a
completa eluizione delle
cere. La linea di base deve
essere sempre corrispondente
ai requisiti richiesti
(5.2.1.2).
5.2.4.
Identificazione dei picchi
L'identificazione dei
singoli picchi viene
effettuata in base ai tempi
di ritenzione e per paragone
con miscele di cere a tempi
di ritenzione noti,
analizzate nelle medesime
condizioni. Nella fig. 1 è
riportato un cromatogramma
delle cere di un olio di
oliva vergine.
5.2.5.
Valutazione quantitativa.
5.2.5.1. Si procede al
calcolo con l'integratore
delle aree dei picchi dello
standard interno e degli
esteri alifatici da C40 a
C46.
5.2.5.2. Si calcola il
contenuto di ogni singolo
estere, in mg/kg di sostanza
grassa come segue:
singolo estere (mg/kg) = (Ax
. ms . 100) / (As . m )
dove:
Ax = area del picco del
singolo estere;
As = area del picco del
lauril arachidato;
ms = massa di lauril
arachidato aggiunta, in
milligrammi;
m = massa di campione
prelevato per la
determinazione, in grammi.
6.
ESPRESSIONE DEI RISULTATI
Si riportano i contenuti
delle singole cere, e la
loro somma in mg/kg di
sostanza grassa.
APPENDICE
Determinazione della
velocità lineare del gas Nel
gascromatografo, regolato
alle normali condizioni
operative, si iniettano 1-3
µl di metano (o propano) e
si cronometra il tempo che
il gas impiega a percorrere
la colonna, dal momento
dell'iniezione al momento
dell'uscita del picco (tM).
La velocità lineare in cm/s
è data da L/tM in cui L è la
lunghezza della colonna in
centimetri e tM è il tempo
cronometrato in s.
|
Figura 2
Cromatogramma delle cere
di un olio di oliva
vergine

(un click sull'immagine
per ingrandirla)
|
I.S. = Standard interno
Estere C 32
1 = Esteri C36
2 = Esteri C38
3 = Esteri C40
4 = Esteri C42
5 = Esteri C44
6 = Esteri C46
11.
Nell'allegato V, punto 4.11,
la percentuale "5 %" è
sostituita dalla percentuale
"2 %".
12.
Nell'allegato V, punto
5.1.1, primo comma, sono
soppressi i termini "di oli
di semi o".
13.
Nell'allegato V, punto
5.1.1, secondo comma, sono
soppressi i termini "e
grassi animali o vegetali".
14.
Nell'allegato V, punto
5.1.1, sono aggiunti, alla
fine, i termini seguenti:
"oppure utilizzare
betulinolo al posto del
colesterolo"
15.
Nell'allegato V, punto
5.4.5.2, i termini "in
millimetri quadrati" sono
soppressi.
16.
Nell'allegato VI, punto 6, i
termini "in millimetri
quadrati" sono soppressi.
17.
Nell'allegato IX, il testo
del punto 3.4 è sostituito
dal testo seguente:
"3.4. Colonna per
cromatografia con una parte
superiore avente lunghezza
di 270 mm e diametro di 35
mm e una parte inferiore
avente lunghezza di 270 mm e
diametro di 10 mm."
18.
Nell'allegato IX, punto 4.1,
il secondo trattino è
soppresso.
19.
Nell'allegato XIII, il
titolo "Prova della
raffinazione" è sostituito
dal titolo "Neutralizzazione
e decolorazione dell'olio
d'oliva in laboratorio".
20.
Il testo dell'allegato XIV è
sostituito dal testo
seguente.
"ALLEGATO XIV
NOTE
COMPLEMENTARI 2, 3 E 4 DEL
CAPITOLO 15 DELLA
NOMENCLATURA COMBINATA
2. A.
Rientrano nei codici NC 1509
e 1510 soltanto gli oli
provenienti esclusivamente
dal trattamento delle olive
e le cui caratteristiche
analitiche relative ai
tenori in steroli e in acidi
grassi sono quelle di
seguito riportate:
|
Tabella I: Tenore
in acidi grassi in
% degli acidi
grassi totali |
Tabella II: Tenore
in steroli in %
degli steroli
totali |
|
ac. miristico M
0,1 |
colesterolo M 0,5 |
|
ac. linoleico M
0,9 |
brassicasterolo M
0,2 |
|
ac. arachico M 0,7 |
campesterolo M 4,0 |
|
ac. eicosenoico M
0,5 |
stigmasterolo (1)
< campesterolo |
|
ac. beenico M 0,3 |
betasitosterolo
(2) m 93,0 |
|
ac. lignocerico M
0,5 |
delta- |
|
m = minimo
M = massimo
(1) Condizione non
applicabile per gli oli
d'oliva vergini lampanti
(codice NC 1509 10 10) e
per gli oli di sansa
d'oliva greggi (codice NC
1510 00 10).
(2)
Delta-5,23-stigmastadienolo
+ clerosterolo +
betasistosterolo +
sitostanolo +
delta-5-avenasterolo +
delta-5,24-stigmastadienolo.
Non rientrano nei codici
NC 1509 e 1510 gli oli
d'oliva chimicamente
modificati (segnatamente
gli oli riesterificati) e
le miscele di oli d'oliva
e di oli di diversa
natura. La presenza di
olio d'oliva
riesterificato o di oli di
diversa natura è
determinata mediante i
metodi descritti negli
allegati V, VII, X A e X B
del regolamento (CEE) n.
2568/91.
B. Rientrano nel codice NC
1509 10 soltanto gli oli
d'oliva definiti di
seguito ai punti I e II,
che sono stati ottenuti
esclusivamente mediante
processi meccanici o altri
processi fisici, in
condizioni, segnatamente
termiche, tali da non
causare alterazioni
dell'olio, e che non hanno
subito trattamenti diversi
dal lavaggio, dalla
decantazione, dalla
centrifugazione e dalla
filtrazione. Gli oli
ottenuti dalle olive
mediante solventi
rientrano nel codice NC
1510.
I. È considerato "olio di
oliva vergine lampante" ai
sensi del codice NC 1509
10 10 l'olio che,
indipendentemente dalla
sua acidità, presenti:
a) tenore in alcoli
alifatici non superiore a
400 mg/kg;
b) tenore in eritrodiolo +
uvaolo non superiore a 4,5
%;
c) contenuto di acidi
grassi saturi in posizione
2 dei trigliceridi non
superiore a 1,3 %;
d) somma degli isomeri
transoleici inferiore a
0,10 % e somma degli
isomeri translinoleici +
translinolenici inferiore
a 0,10 %;
e) e una o più delle
seguenti caratteristiche:
1) numero di perossidi
superiore a 20 mEq di
ossigeno attivo /kg;
2) tenore in solventi
alogenati volatili totali
superiore a 0,2 mg/kg o
superiore a 0,1 mg/kg per
almeno uno di essi;
3) coefficiente di
estinzione K270 superiore
a 0,25 e, dopo trattamento
dell'olio su allumina
attivata, non superiore a
0,11; in realtà, certi oli
aventi tenore in acidi
grassi liberi, espresso in
acido oleico, superiore a
3,3 g/100 g possono avere,
dopo passaggio su allumina
attivata conformemente al
metodo descritto
nell'allegato IX del
regolamento (CEE) n.
2568/91, un coefficiente
di estinzione K270
superiore a 0,10; in tal
caso, dopo
neutralizzazione e
decolorazione effettuate
in laboratorio
conformemente al metodo
descritto nell'allegato
XIII del regolamento
citato, essi debbono
presentare le
caratteristiche seguenti:
- coefficiente di
estinzione K270 non
superiore a 1,20,
- variazione (K) del
coefficiente di estinzione
in prossimità di 270 nm
superiore a 0,01 e non
superiore a 0,16, e cioè:
K = Km 0,5 (Km 4 + Km+4)
dove
Km = indica il
coefficiente di estinzione
alla lunghezza d'onda del
massimo della curva di
assorbimento in prossimità
di 270 nm, e
Km 4 e Km+4 = indicano i
coefficienti di estinzione
alle lunghezza d'onda
inferiore e superiore di 4
nm a quella di Km;
4) caratteristiche
organolettiche che
evidenzino difetti
percepibili con
un'intensità superiore al
limite di accettabilità,
con punteggio inferiore a
3,5 nell'analisi
sensoriale di cui
all'allegato XII del
regolamento (CEE) n.
2568/91.
II. È considerato "altro
olio d'oliva vergine" ai
sensi del codice NC 1509
10 90 l'olio d'oliva che
presenti le seguenti
caratteristiche:
a) acidità, espressa in
acido oleico, non
superiore a 3,3 g/100 g;
b) numero di perossidi non
superiore a 20mEq di
ossigeno attivo /kg;
c) tenore in alcoli
alifatici non superiore a
300 mg/kg;
d) tenore in solventi
alogenati volatili totali
non superiore a 0,2 mg/kg
e, per ciascuno di essi,
non superiore a 0,1 mg/kg;
e) coefficiente di
estinzione K270 non
superiore a 0,25 e, dopo
passaggio dell'olio su
allumina attivata, non
superiore a 0,10;
f) variazione (K) del
coefficiente di estinzione
in prossimità di 270 nm
non superiore a 0,01;
g) caratteristiche
organolettiche che
evidenzino anche difetti
percepibili con
un'intensità inferiore al
limite di accettabilità,
con punteggio pari o
superiore a 3,5
nell'analisi sensoriale di
cui all'allegato XII del
regolamento (CEE) n.
2568/91;
h) tenore in eritrodiolo +
uvaolo non superiore a 4,5
%;
i) contenuto di acidi
grassi saturi in posizione
2 dei trigliceridi non
superiore a 1,3 %;
j) somma degli isomeri
transoleici inferiore a
0,03 % e somma degli
isomeri translinoleici +
translinolenici inferiore
a 0,03 %.
C. Rientra nel codice NC
1509 90 00 l'olio d'oliva
ottenuto dal trattamento
degli oli dei codici NC
1509 10 10 e/o 1509 10 90,
anche tagliato con olio
d'oliva vergine, che
presenti le seguenti
caratteristiche:
a) acidità, espressa in
acido oleico, non
superiore a 3,3 g/100 g;
b) tenore in alcoli
alifatici non superiore a
350 mg/kg;
c) coefficiente di
estinzione K270 superiore
a 0,25 e non superiore a
1,20 e, dopo passaggio
dell'olio su allumina
attivata, superiore a
0,10;
d) variazione (K) del
coefficiente di estinzione
in prossimità di 270 nm
superiore a 0,01 e non
superiore a 0,16;
e) tenore in eritrodiolo +
uvaolo non superiore a 4,5
%;
f) contenuto di acidi
grassi saturi in posizione
2 dei trigliceridi non
superiore a 1,5 %;
g) somma degli isomeri
transoleici inferiore a
0,20 % e somma degli
isomeri translinoleici +
translinolenici inferiore
a 0,30 %.
D. Sono considerati "oli
greggi" ai sensi del
codice NC 1510 00 10 gli
oli, e particolarmente gli
oli di sansa d'oliva, che
presentino le seguenti
caratteristiche:
a) acidità, espressa in
acido oleico, pari o
superiore a 2 g/100 g;
b) tenore in eritrodiolo +
uvaolo pari o superiore a
12 %;
c) contenuto di acidi
grassi saturi in posizione
2 dei trigliceridi non
superiore a 1,8 %;
d) somma degli isomeri
transoleici inferiore a
0,20 % e somma degli
isomeri translinoleici +
translinolenici inferiore
a 0,10 %.
E. Rientrano nel codice NC
1510 00 90 gli oli
ottenuti dal trattamento
degli oli di cui al codice
NC 1510 00 10, anche
tagliati con olio d'oliva
vergine, nonché gli oli
che non presentano le
caratteristiche degli oli
di cui alle note
complementari 2.B, 2.C e
2.D. Gli oli di questo
codice devono presentare
un contenuto di acidi
grassi saturi in posizione
2 dei trigliceridi non
superiore a 2 %, una somma
degli isomeri transoleici
inferiore a 0,40 % e una
somma degli isomeri
translinoleici +
translinolenici inferiore
a 0,35 %.
3. Non rientrano nei
codici NC 1522 00 31 e
1522 00 39:
a) i residui provenienti
dalla lavorazione delle
sostanze grasse contenenti
olio con indice di iodio,
determinato secondo il
metodo descritto
nell'allegato XVI del
regolamento (CEE) n.
2568/91, inferiore a 70 o
superiore a 100;
b) i residui provenienti
dalla lavorazione delle
sostanze grasse contenenti
olio con indice di iodio
compresa tra 70 e 100, ma
per il quale la superficie
del picco corrispondente
al tempo di ritenzione del
betasitosterolo (*),
determinata conformemente
all'allegato V del
regolamento (CEE) n.
2568/91, rappresenta meno
del 93 % della superficie
totale dei picchi degli
steroli.
-----------------------
(*)
Delta-5,23-stigmastadienolo
+ clerosterolo +
betasistosterolo +
sitostanolo +
delta-5-avenasterolo +
delta-5,24-stigmastadienolo.
4. I metodi di analisi per
la determinazione delle
caratteristiche dei
prodotti di cui sopra sono
quelli descritti negli
allegati del regolamento
(CEE) n. 2568/91. "
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|