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LA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità
europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio,
del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di
un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei
grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1638/98 (2), in particolare gli articoli 35
e 35 bis,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio,
del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura
tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale
comune (3). modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1048/98 della Commissione (4), in
particolare l'articolo 9,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2568/91
della Commissione (5), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 282/98 (6), ha definito le
caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di
sansa d'oliva, nonché i relativi metodi di analisi;
che il regolamento (CEE) n. 2568/91 ha inoltre
modificato le note complementari 2, 3 e 4 del
capitolo 15 della nomenclatura combinata figuranti
nell'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87;
considerando che, sulla base dei risultati delle
analisi effettuate sugli oli d'oliva prodotti in
Marocco, occorre adattare il tenore in acido
linolenico degli oli d'oliva vergini originari di
tale paese, per tenere conto delle caratteristiche
naturali di questi prodotti, legate segnatamente
alla varietà e alle particolari condizioni di
raccolta;
considerando che, per armonizzare le condizioni
relative alla preparazione dei campioni degli oli
d'oliva al fine di effettuare le analisi contemplate
dal regolamento (CEE) n. 2568/91, occorre prevedere
in detto regolamento l'obbligo di applicare la norma
internazionale EN ISO 661;
considerando che occorre modificare in conformità i
regolamenti (CEE) n. 2568/91 e (CEE) n. 2658/87;
considerando che le misure previste dal presente
regolamento sono conformi al parere del comitato di
gestione per i grassi,
HA ADOTTATO IL
PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE)
n. 2568/91 è modificato nel modo seguente:
1) all'articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:
"8. Tuttavia, per le campagne di commercializzazione
dal 1998/99 al 2000/2001 sono parimenti considerati
oli d'oliva vergini ai sensi del punto 1, lettere
a), b), c) o d) dell'allegato del regolamento n.
136/66/CEE gli oli sfusi o condizionati in
imballaggi immediati aventi un contenuto netto pari
o superiore a 100 chilogrammi, totalmente originari
del Marocco, che presentino caratteristiche conformi
a quelle indicate nell'allegato 1, punti 1, 2, 3 e 4
del presente regolamento e che, in deroga ai
paragrafi 1 e 2, abbiano un tenore in acido
linolenico al massimo dell'1,0 %.";
2) all'articolo 2, è aggiunto il paragrafo seguente:
"3. Il prelievo dei campioni per la determinazione
delle caratteristiche degli oli indicate
nell'allegato I si effettua secondo la norma
internazionale EN ISO 661, per quanto riguarda la
preparazione dei campioni per le prove."
Articolo 2
La tabella I della
nota complementare 2 del capitolo 15 della
nomenclatura combinata figurante nell'allegato 1 del
regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituita dalla
tabella figurante nell'allegato del presente
regolamento.
Articolo 3
Il presente
regolamento entra in vigore il l° novembre 1998.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i
suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1998. Per la
Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
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(1) GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 32.
(3) GU L 256 del 7. 9. 1987, pag. l.
(4) GU L 151 del 21. 5. 1998, pag. 1.
(5) GU L 248 del 5. 9. 1991, pag. l.
(6) GU L 28 del 4. 2. 1998, pag.5.
ALLEGATO
"TABELLA 1
Tenore in acidi
grassi in percentuale degli acidi grassi totali
|
Acidi grassi
|
Percentuali
|
|
Acido miristico |
£ 0,05
|
|
Acido linolenico (1) |
£ 0,9
|
|
Acido arachico |
£ 0,6
|
|
Acido eicosanoico |
£ 0,4
|
|
Acido beenico (2) |
£ 0,3
|
|
Acido lignocerico |
£ 0,2
|
|