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LA
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la
Comunità europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del
Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo
all'attuazione di un'organizzazione comune
dei mercati nel settore dei grassi (1),
modificato da ultimo dall'atto di adesione
dell'Austria, della Finlandia e della
Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94
(2), in particolare l'articolo 35 bis,
considerando che il regolamento (CEE) n.
2568/91 della Commissione (3), modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 656/95
(4), ha definito, tra l'altro, le
caratteristiche organolettiche degli oli
d'oliva vergini, nonché il metodo di
valutazione delle medesime;
considerando che è prevista una tolleranza
decrescente per il punteggio relativo a
certi tipi di olio vergine; che tale
tolleranza comprende la differenza
statistica relativa ai valori di
ripetibilità e riproducibilità del metodo
tra il risultato dell'analisi e il limite
regolamentare; che, alla luce
dell'esperienza acquisita e tenendo conto
che sono in corso studi in materia, in
particolare in seno al Consiglio oleicolo
internazionale, è opportuno che la
tolleranza oggi in vigore sia applicata
fino al termine di tali studi;
considerando che le misure previste dal
presente regolamento sono conformi al
parere del comitato di gestione per i
grassi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato XII, punto 10.2 del
regolamento (CEE) n. 2568/91, il testo del
settimo comma è sostituito dal seguente:
" Espressione dei risultati: il capo del
panel, sulla base del punteggio medio,
stabilisce la categoria di appartenenza
del campione, conformemente ai limiti
previsti nell'allegato I. A tal fine, il
capo del panel applica:
- durante la campagna 1992/1993, una
tolleranza di +1,5,
- a partire dalla campagna 1993/1994, una
tolleranza di +1,
se il punteggio medio è pari o superiore a
5 punti. "
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il
terzo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati
membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1995.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
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(1) GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
(3) GU L 248 del 5. 9. 1991, pag. 1.
(4) GU L 69 del 29. 3. 1995, pag. 1.
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