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LA
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la
Comunità europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del
Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo
all'attuazione di un'organizzazione comune
dei mercati nel settore dei grassi (1),
modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 3179/93 (2), in particolare l'articolo
35 bis,
considerando che il regolamento (CEE) n.
2568/91 della Commissione (3), modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 177/94
(4), ha definito tra l'altro le
caratteristiche organolettiche degli oli
d'oliva vergini, nonché il metodo di
valutazione delle medesime;
considerando che è prevista una tolleranza
decrescente per il punteggio relativo a
certi tipi di olio vergine; che tale
tolleranza comprende la differenza
statistica relativa ai valori di
ripetibilità e riproducibilità del metodo
tra il risultato dell'analisi e il limite
regolamentare che, alla luce
dell'esperienza acquisita e tenendo conto
del fatto che sono in corso studi in
materia, in particolare in seno al
consiglio oleicolo internazionale, occorre
prorogare il periodo di applicazione della
tolleranza decrescente, prevedendo che la
tolleranza prevista per la campagna
1993/1994 si applichi anche per la
campagna 1994/1995;
considerando che le misure previste dal
presente regolamento sono conformi al
parere del comitato di gestione per i
grassi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato XII, punto 10.2 del
regolamento (CEE) n. 2568/91, il settimo
comma è sostituito dal seguente testo:
"Espressione dei risultati : il capo del
panel, sulla base del punteggio medio,
stabilisce la categoria di appartenenza
del campione, conformemente ai limiti
previsti nell'allegato I. A tal fine, il
capo del panel applica:
- durante la campagna 1992/1993, una
tolleranza di + 1,5,
- durante le campagne 1993/1994 e
1994/1995, una tolleranza di + 1,
- durante la campagna 1995/1996, una
tolleranza di + 0,5
se il punteggio medio è pari o superiore a
5 punti.".
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il
terzo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati
membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1994.
Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione
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(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag.
3025/66.
(2) GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9.
(3) GU n. L 248 del 5. 9. 1991, pag. 1.
(4) GU n. L 24 del 29. 1. 1994, pag. 33.
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