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LA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità
economica europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio,
del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di
un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei
grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n. 1720/91 (2), in particolare l'articolo 35
bis,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2568/91
della Commissione (3) ha definito le caratteristiche
dell'olio d'oliva e dell'olio di sansa d'oliva e i
metodi di analisi ad essi attinenti;
considerando che l'applicazione del metodo di
valutazione delle caratteristiche organolettiche
dell'olio vergine, nell'ambito del quale è prevista,
in particolare, la creazione di comitati di
degustatori selezionati, ha richiesto un certo
periodo di tempo; che questo periodo si è rivelato,
nella prassi, troppo breve per garantire
l'applicazione omogenea del metodo stesso in tutti
gli Stati membri; che occorre quindi prorogarlo in
modo da permettere un'ultima verifica delle modalità
di valutazione da parte dei vari comitati di
assaggio;
considerando che le misure previste dal presente
regolamento sono conformi al parere del comitato di
gestione per i grassi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE)
n. 2568/91, la data del " 1° gennaio 1992 " è
sostituita dalla data del " 1° novembre 1992 ".
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee. Il presente
regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi
e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1991.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
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(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27.
(3) GU n. L 248 del 5. 9. 1991, pag. 1.
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