Normative Cee

 

Regolamento (CEE) n. 379/99

della Commissione del 19 febbraio 1999 che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91

relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché‚ ai metodi di analisi ad essi attinenti
 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( 1 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98 ( 2 ), in particolare l'articolo 35 bis,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione ( 3 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2248/98 ( 4 ), ha definito le caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa nonché‚ i metodi di analisi ad essi attinenti;
considerando che, allo scopo di armonizzare le condizioni relative alla preparazione dei campioni degli oli d'oliva necessari per le analisi previste dal regolamento (CEE) n. 2568/91, occorre inserire in detto regolamento l'obbligo di utilizzare, oltre alla norma internazionale EN ISO 661 già in applicazione, la norma EN ISO 5555;
considerando che, per poter disporre di un periodo di adattamento alle nuove norme e mettere in opera i mezzi necessari alla loro applicazione, è opportuno differire di un anno l'applicabilità del presente regolamento;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2568/91, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
"3. Il prelievo dei campioni per la determinazione delle caratteristiche degli oli indicate nell'allegato I si effettua secondo le norme internazionali EN ISO 661 e EN ISO 5555, relative alla preparazione dei campioni per le prove e al campionamento."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo alla sua entrata in vigore.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
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( 1 ) GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
( 2 ) GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 32.
( 3 ) GU L 248 del 5. 9. 1991, pag. 1.
( 4 ) GU L 282 del 20. 10. 1998, pag. 55.

  

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