LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92 (2), in particolare l'articolo 35 bis,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 183/93 (4), ha definito tra l'altro le caratteristiche degli oli d'oliva e i metodi di analisi ad essi attinenti;
considerando che, in base ai risultati delle analisi effettuate in taluni Stati membri produttori, è opportuno adattare il tenore di trilinoleina degli oli di sansa per tenere conto delle caratteristiche naturali di tali prodotti;
considerando che occorre modificare in conformità l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91, i valori indicati ai punti 7, 8 e 9 della colonna trilinoleina sono modificati come segue:
"7. Olio di sansa di oliva greggio M 0,7
8. Olio di sansa di oliva raffinato M 0,6
9. Olio di sansa d'oliva M 0,6 ".
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1993.
Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione
---------------------------
(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1.
(3) GU n. L 248 del 5. 9. 1991, pag. 1.
(4) GU n. L 22 del 30. 1. 1993, pag. 58.
|