|
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ
EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre
1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati
nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 3179/93 (2), in particolare l'articolo 35 bis,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio
1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla
tariffa doganale comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 3330/94 della Commissione (4), in particolare l'articolo 9,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione
(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2632/94 (6), ha
definito le caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa
d'oliva, nonché i relativi metodi di analisi; che il regolamento (CEE)
n. 2568/91 ha inoltre modificato le note complementari 2, 3 e 4 del
capitolo 15 della nomenclatura combinata figurante nell'allegato I del
regolamento (CEE) n. 2568/87;
considerando che, tenendo conto degli sviluppi compiuti dalla ricerca,
si ravvisa l'opportunità di adattare le caratteristiche degli oli
d'oliva definite dal regolamento (CEE) n. 2568/91, in modo da offrire
maggiori garanzie di purezza dei prodotti commercializzati, nonché di
indicare il relativo metodo di analisi;
considerando che alla luce dell'esperienza acquisita appaiono
necessari alcuni adattamenti del metodo di determinazione della
trinoleina; che d'altro canto, per proseguire l'armonizzazione con le
norme internazionali del Consiglio oleicolo internazionale, è
opportuno adattare alcuni valori massimi relativi alle caratteristiche
degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva;
considerando che le modifiche delle caratteristiche degli oli d'oliva
considerati richiedono una modifica delle note complementari 2, 3 e 4
del capitolo 15 della nomenclatura combinata;
considerando che, per consentire l'adattamento alle nuove norme e
l'adozione dei mezzi necessari per la loro applicazione e per
prevenire inoltre perturbazioni negli scambi commerciali, è opportuno
differire di due mesi circa l'entrata in vigore del presente
regolamento e permettere, per un periodo limitato, lo smaltimento
dell'olio condizionato prima della sua entrata in vigore;
considerando che è quindi necessario modificare il regolamento (CEE)
n. 2658/87 ed il regolamento (CEE) n. 2568/91, il cui allegato XIV ha
modificato dette note complementari;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 2568/91 è modificato come segue:
1) all'articolo 2 è aggiunto il seguente trattino:
" - per la determinazione degli stigmastadieni, il metodo figurante
nell'allegato XVII. ";
2) gli allegati sono modificati conformemente all'allegato del
presente regolamento.
Articolo 2
Il testo delle note complementari 2, 3 e 4 del capitolo 15 della
nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE)
n. 2658/87 è sostituito dal testo contenuto nell'allegato II del
presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
Esso non si applica agli oli d'oliva e di sansa d'oliva condizionati
prima della sua entrata in vigore e commercializzati fino al termine
del secondo mese ad essa successivo.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 1995.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
-----------------------------
(1) GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9.
(3) GU L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
(4) GU L 350 del 31. 12. 1994, pag. 51.
(5) GU L 248 del 5. 9. 1991, pag. 1.
(6) GU L 280 del 29. 10. 1994, pag. 43.
ALLEGATO I
1. Al sommario degli allegati del regolamento (CEE) n. 2568/91 è
aggiunto il seguente titolo:
" Allegato XVII: Metodo di determinazione degli stigmastadieni negli
oli vegetali ".
2. Il testo dell'allegato I è sostituito dal seguente:
ALLEGATO I
CARATTERISTICHE DEGLI OLI D'OLIVA
|
Categoria
|
Acidità %
|
Numero di perossidi mcq/O2/kg
|
Solventi alogenati mg/kg (1)
|
Cere mg/kg
|
Acidi saturi in posizione 2 del
trigliceride %
|
Stigmastadieni (2) mg/kg
|
Eritrodiolo + uvaolo %
|
Trilinoleino %
|
|
1. Olio d'oliva vergine extra
|
M 1,0
|
M 20
|
M 0,20
|
M 250
|
M 1,3
|
M 0,15
|
M 4,5
|
M 0,5
|
|
2. Olio d'oliva vergine
|
M 2,0
|
M 20
|
M 0,20
|
M 250
|
M 1,3
|
M 0,15
|
M 4,5
|
M 0,5
|
|
3. Olio d'oliva vergine corrente
|
M 3,3
|
M 20
|
M 0,20
|
M 250
|
M 1,3
|
M 0,15
|
M 4,5
|
M 0,5
|
|
4. Olio d'oliva vergine lampante
|
m 3,3
|
m 20
|
m 0,20
|
M 350
|
M 1,3
|
M 0,50
|
M 4,5
|
M 0,5
|
|
5. Olio d'oliva raffinato
|
M 0,5
|
M 5
|
M 0,20
|
M 350
|
M 1,5
|
|
M 4,5
|
M 0,5
|
|
6. Olio d'oliva
|
M 1,5
|
M 15
|
M 0,20
|
M 350
|
M 1,5
|
|
M 4,5
|
M 0,5
|
|
7. Olio di sansa di oliva greggio
|
m 2,0
|
-
|
-
|
-
|
M 1,8
|
|
m 12
|
M 0,7
|
|
8. Olio di sansa di oliva raffinato
|
M 0,5
|
M 5
|
M 0,20
|
-
|
M 2,0
|
|
m 12
|
M 0,6
|
|
9. Olio di sansa di oliva
|
M 1,5
|
M 15
|
M 0,20
|
> 350
|
M 2,0
|
|
> 4,5
|
M 0,6
|
...continua
|
Categoria
|
Colesterolo %
|
Brassica-sterolo %
|
Campeste-rolo %
|
Stigmaste-rolo %
|
Beta sitosterolo % (3)
|
Delta 7 stimeste-nolo %
|
Steroidi totali mg/kg
|
|
1. Olio d'oliva vergine extra
|
M 0,5
|
M 0,1
|
M 4,0
|
< Camp.
|
m 93,0
|
M 0,5
|
m 1 000
|
|
2. Olio d'oliva vergine
|
M 0,5
|
M 0,1
|
M 4,0
|
< Camp.
|
m 93,0
|
M 0,5
|
m 1 000
|
|
3. Olio d'oliva vergine corrente
|
M 0,5
|
M 0,1
|
M 4,0
|
< Camp.
|
m 93,0
|
M 0,5
|
m 1 000
|
|
4. Olio d'oliva vergine lampante
|
M 0,5
|
M 0,1
|
M 4,0
|
-
|
m 93,0
|
M 0,5
|
m 1 000
|
|
5. Olio d'oliva raffinato
|
M 0,5
|
M 0,1
|
M 4,0
|
< Camp.
|
m 93,0
|
M 0,5
|
m 1 000
|
|
6. Olio d'oliva
|
M 0,5
|
M 0,1
|
M 4,0
|
< Camp.
|
m 93,0
|
M 0,5
|
m 1 000
|
|
7. Olio di sansa di oliva greggio
|
M 0,5
|
M 0,1
|
M 4,0
|
-
|
m 93,0
|
M 0,5
|
m 2 500
|
|
8. Olio di sansa di oliva raffinato
|
M 0,5
|
M 0,1
|
M 4,0
|
< Camp.
|
m 93,0
|
M 0,5
|
m 1 800
|
|
9. Olio di sansa di oliva
|
M 0,5
|
M 0,1
|
M 4,0
|
< Camp.
|
m 93,0
|
M 0,5
|
m 1 600
|
|
M = massimo, m = minimo.
(1) Limite massimo complessivo per i composti rivelati dal rivelatore
a cattura di elettroni
Per i componenti accertati singolarmente il limite massimo è 0,10
mg/kg.
(2) Somma di isomeri che (non) potrebbero essere separata mediante
colonna capillare.
(3) (Delta-5-23-Stigmastadienolo + Clerosterolo + Sitosterolo +
Sitostanolo + Delta-5-Avenosterolo + Delta-5-24 Stigmastodienolo).
Nota:
Un olio deve essere rifiutato se qualcuna delle caratteristiche non
rientra nei limiti fissati.
| |
Composizione acidica
|
|
Categoria
|
Niriatico %
|
Linolenico %
|
Arachido %
|
Eicoeenico %
|
Beenico %
|
Lignocerico %
|
|
1. Olio d'oliva vergine extra
|
M 0,05
|
M 0,9
|
M 0,6
|
M 0,4
|
M 0,2
|
M 0,2
|
|
2. Olio d'oliva vergine
|
M 0,05
|
M 0,9
|
M 0,6
|
M 0,4
|
M 0,2
|
M 0,2
|
|
3. Olio d'oliva vergine corrente
|
M 0,05
|
M 0,9
|
M 0,6
|
M 0,4
|
M 0,2
|
M 0,2
|
|
4. Olio d'oliva vergine lampante
|
M 0,05
|
M 0,9
|
M 0,6
|
M 0,4
|
M 0,2
|
M 0,2
|
|
5. Olio d'oliva raffinato
|
M 0,05
|
M 0,9
|
M 0,6
|
M 0,4
|
M 0,2
|
M 0,2
|
|
6. Olio di oliva
|
M 0,05
|
M 0,9
|
M 0,6
|
M 0,4
|
M 0,2
|
M 0,2
|
|
7. Olio di sansa di oliva greggio
|
M 0,05
|
M 0,9
|
M 0,6
|
M 0,4
|
M 0,3
|
M 0,2
|
|
8. Olio di sansa di oliva raffinato
|
M 0,05
|
M 0,9
|
M 0,6
|
M 0,4
|
M 0,3
|
M 0,2
|
|
9. Olio di sansa d'oliva
|
M 0,05
|
M 0,9
|
M 0,6
|
M 0,4
|
M 0,3
|
M 0,2
|
...continua
|
Categoria
|
Somma Isomeri transoleici
|
Somma Isomeri translino leici +
translino lenici %
|
K 232
|
K270
|
K270 con allumina
|
Delta-K
|
Panel Test
|
|
1. Olio d'oliva vergine extra
|
M 0,05
|
M 0,05
|
M 2,50
|
M 0,20
|
M 0,10
|
M 0,01
|
m 6,5
|
|
2. Olio d'oliva vergine
|
M 0,05
|
M 0,05
|
M 2,60
|
M 0,25
|
M 0,10
|
M 0,01
|
m 5,5
|
|
3. Olio d'oliva vergine corrente
|
M 0,05
|
M 0,05
|
M 2,60
|
M 0,25
|
M 0,10
|
M 0,01
|
m 3,5
|
|
4. Olio d'oliva vergine lampante
|
M 0,10
|
M 0,10
|
M 3,70
|
M 0,25
|
M 0,11
|
-
|
< 3.5
|
|
5. Olio d'oliva raffinato
|
M 0,20
|
M 0,30
|
M 3,40
|
M 1,20
|
.
|
M 0,16
|
-
|
|
6. Olio di oliva
|
M 0,20
|
M 0,30
|
M 3,40
|
M 1,00
|
-
|
M 0,13
|
-
|
|
7. Olio di sansa di oliva greggio
|
M 0,20
|
M 0,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
8. Olio di sansa di oliva raffinato
|
M 0,40
|
M 0,35
|
M 5,50
|
M 2,50
|
-
|
M 0,25
|
-
|
|
9. Olio di sansa d'oliva
|
M 0,40
|
M 0,35
|
M 5,30
|
M 2,00
|
-
|
M 0,20
|
-
|
|
= Massimo, m = minimo
Nota:
Un olio deve essere rifiutato se qualcuna delle caratteristiche che
rientra nei limiti fissati.
Ai fini della constatazione della purezza, qualora il K270 superi il
limite della categoria corrispondente, si deve procedere alla
determinazione del K270 dopo il passaggio su allumina."
3. Nell'allegato VIII, il testo della nota 5 è sostituito dal
seguente:
" Nota 5:
Per gli oli vergini lampanti e per gli oli di sansa d'oliva greggi, al
fine di ottenere una buona separazione del picco della trilinoleina da
quelli adiacenti o di eventuali sostanze interferenti, è necessario
purificare preventivamente gli oli conformemente alla metodologia
seguente:
si fanno assorbire 200 ml di olio, senza diluirli, su una colonnina di
silice per estrazione liquido-solido (tipo SEP PAK silica
cartridge-waters part. n. 51900).
I trigliceridi vengono eluiti con 20 ml di esano anidro per HPLC in un
tempo massimo di 20 sec.
Il prodotto eluito viene essiccato in corrente d'azoto e ripreso in
isopropanolo o acetone (5 ml). Si iniettano 10-20 ml in HPLC. È
necessario controllare che la composizione di acidi grassi dell'olio
sia la stessa prima e dopo la purificazione nei limiti di errore del
metodo analitico adottato. ".
4. È aggiunto il seguente allegato XVII:
" ALLEGATO XVII:
METODO DI DETERMINAZIONE DEGLI STIGMASTADIENI NEGLI OLI VEGETALI
1. SCOPO
Determinazione degli stigmastadieni negli oli vegetali contenenti
basse concentrazioni di questi idrocarburi, soprattutto oli d'oliva
vergini e oli di sansa d'oliva grezzi.
2. OGGETTO
Il metodo può essere applicato a tutti gli oli vegetali, ma è
attendibile soltanto se il tenore di questi idrocarburi è compreso tra
0,01 e 4,0 mg/kg. Esso è particolarmente adatto a rivelare la presenza
di oli vegetali raffinati (oliva, sansa, girasole, palma, ecc.)
nell'olio di oliva vergine, dato che gli oli raffinati contengono
stigmastadieni, mentre gli oli vergini non li contengono.
3. PRINCIPIO
Isolamento dell'insaponificabile. Separazione della frazione
costituita dagli steroidi a carattere di idrocarburi mediante
cromatografia su colonna di gel di silice e analisi mediante
gascromatografia su capillare.
4. APPARECCHIATURA
4.1. Palloni idonei da 250 ml, con condensatore a riflusso.
4.2. Imbuti separatori da 500 ml.
4.3. Palloni a fondo rotondo da 100 ml.
4.4. Evaporatore rotante.
4.5. Colonna per cromatografia in vetro (1,5-2,0 cm di diametro
interno, della lunghezza di 50 cm) provvista di rubinetto in teflon e
di tappo in fibra di lana di vetro o disco di vetro sinterizzato
all'estremità inferiore. Per preparare la colonna di gel di silice
versare l'esano nella colonna cromatografica fino a raggiungere uno
spessore di circa 5 cm e riempire quindi con un impasto di gel di
silice in esano (15 g in 40 ml) aiutandosi con porzioni di esano.
Lasciar depositare completando poi il deposito con leggere vibrazioni.
Aggiungere solfato di sodio anidro fino all'ottenimento di uno
spessore di circa 0,5 cm ed infine eluire l'esano in eccesso.
4.6. Gascromatografo provvisto di rilevatore a ionizzazione di fiamma,
iniettore a separazione o a freddo, lungo la colonna e stufa
programmabile con l'approssimazione di ± 1 °C.
4.7. Colonna capillare di silice fusa per gascromatografia (0,25 o
0,30 mm di diametro interno, della lunghezza di 25 m) ricoperte di
fase di fenilmetilsilicone al 5 %, spessore 0,25 mm.
Nota 1.
Possono essere usate altre colonne di polarità equivalente o
inferiore.
4.8. Registratore-integratore con possibilità d'integrazione da valle
a valle.
4.9. Microsiringa per gascromatografia da 5-10 ml con ago cementato.
4.10. Camicia di riscaldamento o piastra termica, elettrica.
5. REAGENTI
Tutti i reagenti debbono essere puri per analisi se non specificato
diversamente. L'acqua usata dev'essere distillata oppure di purezza
per lo meno equivalente.
5.1. Esano o miscela di alcani con intervallo di ebollizione a 65-70
°C, distillato su colonna di rettificazione.
Nota 2.
Il solvente dev'essere distillato in modo da eliminare le impurezze.
5.2. Etanolo al 96 % v/v.
5.3. Solfato di sodio anidro.
5.4. Soluzione alcolica di idrossido di potassio al 10 %. Aggiungere
10 ml d'acqua a 50 g di idrossido di potassio, agitare e sciogliere
quindi la miscela in etanolo fino a 500 ml.
Nota 3.
La potassa alcolica vira al bruno se lasciata riposare. Dev'essere
preparata di fresco ogni giorno e tenuta in bottiglie di vetro scure
ben tappate.
5.5. Gel di silice 60 per cromatografia su colonna 70-230 mesh (Merck,
ref. 7734 o simili).
Nota 4.
Di regola il gel di silice può essere usato prelevandolo direttamente
dal contenitore senza alcun trattamento preliminare. Tuttavia alcune
partite di silice sono scarsamente attive e determinano separazioni
cromatografiche di cattiva qualità. In casi del genere, il gel di
silice dev'essere disattivato scaldandolo per almeno quattro ore a 550
°C; successivamente, sistemarlo in un essiccatore fino a
raffreddamento e trasferirlo quindi in un pallone provvisto di tappo.
Aggiungere il 2 % di acqua e agitare fino a scomparsa dei grumi e
libero flusso della polvere. Il gel di silice dev'essere trattato come
sopra se le partite di gel di silice danno cromatogrammi con picchi di
interferenza. Come alternativa, può essere usato gel di silice 60
extra puro (Merck, ref. 7754).
5.6. Soluzione madre (200 ppm) di colesta-3,5-diene (Sigma, purezza 99
%) in esano (10 mg in 50 ml).
5.7. Soluzione standard di colesta-3,5-diene in esano alla
concentrazione di 20 ppm, ottenuta diluendo la soluzione di cui sopra.
Nota 5.
Le soluzioni 5.6 e 5.7 non si deteriorano per almeno 4 mesi se
conservate a una temperatura inferiore ai 4 °C.
5.8. Soluzione di n-nonacosano in esano ad una concentrazione di circa
100 ppm.
5.9. Gas vettore per cromatografia: idrogeno o elio puro al 99,9990 %.
5.10. Gas ausiliari per il rivelatore a ionizzazione di fiamma:
idrogeno puro al 99,9990 % ed aria purificata.
6. PROCEDIMENTO
6.1. Preparazione dell'insaponificabile:
6.1.1. Pesare 20 g, con l'approssimazione di ± 0,1 di olio in un
pallone da 250 ml (4.1), aggiungere 1 ml della soluzione standard di
colesta-3,5-diene (20mg) e 75 ml di potassa alcolica al 10 %,
preparare il condensatore a riflusso e portare a leggera ebollizione
per 30 minuti. Allontanare il pallone contenente il campione dalla
fonte di calore e lasciare raffreddare leggermente la soluzione (non
far raffreddare completamente, altrimenti il campione si
depositerebbe). Aggiungere 100 ml d'acqua e trasferire la soluzione in
un imbuto a decantazione (4.2) con l'ausilio di 100 ml di esano.
Agitare la miscela vigorosamente per 30 secondi e lasciar
stratificare.
Nota 6.
Se si forma un'emulsione che non scompare rapidamente, aggiungere
piccoli quantitativi di etanolo.
6.1.2. Trasferire la fase acquosa inferiore in un secondo imbuto
separatore ed estrarre nuovamente con 100 ml di esano. Eliminare
ancora la fase inferiore e lavare gli estratti di esano (raccolti in
un altro imbuto separatore) tre volte con tre porzioni, di 100 ml
ciascuna, di una miscela etanolo-acqua (1: 1) fino a raggiungimento di
pH neutro.
6.1.3. Far passare la soluzione di esano attraverso del solfato di
sodio anidro (50 g), lavare con 20 ml di esano a far evaporare in
evaporatore rotante a 30 °C e bassa pressione fino a secchezza.
6.2. Separazione della frazione di idrocarburo steroidico:
6.2.1. Trasferire il residuo nella colonna di frazionamento con
l'ausilio di due porzioni di esano da 1 ml, far passare il campione
attraverso la colonna lasciando che la soluzione scenda fino alla
sommità del solfato di sodio e avviare l'eluizione cromatografica con
esano ad una velocità di efflusso di 1 ml/min. circa. Eliminare i
primi 25-30 ml dell'eluizione e raccogliere quindi la rimanente
frazione di 40 ml. Dopo averla raccolta, trasferirla in un pallone a
fondo rotondo da 100 ml (4.3).
Nota 7.
La prima frazione contiene idrocarburi saturi (figura 1a), la seconda
quelli steroidici. Continuando l'eluizione si ottiene squalene e
composti connessi. Ai fini di una buona separazione tra idrocarburi
saturi e steroidici, è necessario ottimalizzare le frazioni di volume.
A questo scopo il volume della prima frazione dev'essere regolato in
modo che, quando viene analizzata la seconda frazione, i picchi che
rappresentano gli idrocarburi saturi siano bassi (vedasi figura 1c);
se essi non compaiono, ma l'intensità del picco standard è bassa, il
volume dev'essere ridotto. In ogni caso non è necessaria una
separazione completa dei componenti della prima e seconda frazione,
dato che durante l'analisi gascromatografica non vi è sovrapposizione
di picchi, se detta analisi viene eseguita nelle condizioni precisate
al paragrafo 6.3.1. In generale non è necessaria l'ottimalizzazione
della seconda frazione in volume, data la buona separazione degli
altri componenti. Tuttavia la presenza di una grosso picco per un
tempo di ritenzione inferiore di circa 1,5 minuti rispetto allo
standard è dovuta allo squalene e sta ad indicare una cattiva
separazione.
6.2.2. Evaporare la seconda frazione in un evaporatore a 30 °C e bassa
pressione fino a secchezza e sciogliere immediatamente il residuo in
0,2 ml di esano. Conservare la soluzione in frigorifero fino
all'analisi.
Nota 8.
I residui 6.1.3 e 6.2.2 non devono essere lasciati asciugare, né
tenuti a temperatura ambiente. Non appena essi vengono ottenuti, è
necessario aggiungere il solvente e conservare le soluzioni in
frigorifero.
6.3. Gascromatografia:
6.3.1. Condizioni operative per l'iniezione a separazione:
- Temperatura dell'iniettore: 300 °C.
- Temperatura del rivelatore: 320 °C.
- Registratore-integratore: i parametri di integrazione devono essere
fissati in modo che forniscano una corretta valutazione delle aree. Si
raccomanda un'integrazione da valle a valle.
- Sensibilità: circa 16 volte l'attenuazione minima.
- Quantitativo di soluzione iniettato: 1ml.
- Temperature di programmazione della stufa: inizialmente 235 °C per 6
min. e successivamente aumento di 2 °C/min. fino a 285 °C.
- Iniettore provvisto di separatore di flusso a 1: 15.
- Vettore: elio o idrogeno a una pressione di circa 120 kPa.
Queste condizioni possono essere adeguate alle caratteristiche del
cromatografo e della colonna in modo da ottenere cromatogrammi che
rispettino i seguenti requisiti: picco dello standard interno entro 5
min. circa dei tempi definiti al paragrafo 6.3.2; detto picco dev'essere
pari ad almeno l'80 % della scala completa.
Il sistema gascromatografico deve essere verificato iniettando una
miscela della soluzione madre di colestadiene (5.6) con la soluzione
di n-nonacosano (5.8). Il picco del colesta-3,5-diene deve comparire
prima di quello dell'n-nonacosano (figura 1c); se ciò non succede, si
hanno due possibilità: abbassare la temperatura della stufa e/o usare
una colonna meno polare.
6.3.2. Identificazione del picco Il picco dello standard interno
compare dopo circa 19 min. e lo stigmasta-3,5-diene, a un tempo di
ritenzione relativo di circa 1,29 (cfr. figura 1b). Lo
stigma-3,5-diene è associato a piccoli quantitativi di un isomero e di
solito entrambi danno origine a un unico picco cromatografico.
Tuttavia, se la colonna è troppo polare oppure mostra un forte potere
risolvente, l'isomero può comparire sotto forma di piccolo picco prima
e accanto a quello dello stigmasta-3,5-diene (Figura 2). Per essere
certi che gli stigmastadieni vengano eluiti in un picco unico, è
consigliabile sostituire la colonna con una meno polare oppure con una
di diametro interno superiore.
Nota 9.
Gli stigmastadieni di riferimento possono essere ottenuti dall'analisi
di un olio vegetale raffinato usando un quantitativo inferiore di
campione ( 1-2 g). Gli stigmastadieni danno un picco significativo e
facilmente identificabile.
6.3.3. Analisi quantitativa Il tenore di stigmastadieni viene
determinato con la formula seguente:
mg/kg di stigmastadieni = (As * Mc) / (Ac * Mo)
dove:
As = area del picco dello stigmastadiene (se il picco è ripartito in
due isomeri, somma delle aree dei 2 picchi).
Ac = area dello standard interno (colestadiene)
Mc = massa di standard aggiunto, in microgrammi
Mo = massa di olio prelevata, in grammi
Limite di rivelazione: circa 0,01 mg/kg ".
Figura 1
Gascromatogrammi ottenuti da campioni di olio d'oliva analizzati su
colonna capillare di silice fusa (0,25 mm di diametro interno, della
lunghezza di 25 m) ricoperti di fenilmetilsilicone al 5 %, con uno
spessore 0,25 mm.
(un click sull'immagine per ingrandirla)
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a) Prima frazione (30 ml) di olio vergine, addizionata
intenzionalmente con lo standard.
b) Seconda frazione (40 ml) di olio d'oliva contenente 0,10 mg/kg di
stigmastadieni.
c) Seconda frazione (40 ml) contenente una piccola proporzione della
prima frazione.
Figura 2
Gascromatogramma ottenuto da un campione di olio di oliva raffinato
analizzato su colonna DB-5 che mostra l'isomero dello
stigmasta-3,5-diene.
(un click sull'immagine per ingrandirla)
ALLEGATO II
" 2. A. Rientrano nelle voci 1509 e 1510 soltanto gli oli provenienti
esclusivamente dal trattamento delle olive e le cui caratteristiche
analitiche relative ai tenori in steroli e in acidi grassi sono quelle
di seguito riportate:
Tabella I
Tenore in acidi grassi in % degli acidi grassi totali
|
Acidi
|
Percentuali
|
| Acido
miristico |
M 0,05
|
| Acido
linoleico |
M 0,9
|
| Acido
arachico |
M 0,6
|
| Acido
eicosenoico |
M 0,4
|
| Acido
beenico (1) |
M 0,3
|
| Acido
lignocerico |
M 0,2
|
M = massimo.
(1) M 0,2 per gli oli che rientrano nelle voci 1509
Tabella II
Tenore in steroli in % degli steroli totali
|
|
Steroli
|
Percentuali
|
|
Colesterolo |
M 0,5
|
|
Brassicasterolo (1) |
M 0,1
|
|
Campesterolo |
M 4,0
|
|
Stigmasterolo (2) |
< Campesterolo
|
|
Betasitosterolo (3) |
93,0
|
|
Delta-7-stigmastenolo |
M 0,5
|
|
|
m = minimo.
M = massimo.
(1) M 0,2 fino al 31 ottobre 1995.
(2) Condizione non applicabile per gli oli d'oliva
vergini lampanti (codice NC 1509 10 10) per gli oli di
sansa d'oliva greggi (codice NC 1510 00 10).
(3) Delta-5,23-stigmastadienolo + clerosterolo +
betasitosterolo + sitostanolo + delta-5-avenasterolo +
delta-5,24-stigmastadienolo.
Non rientrano nelle voci 1509 e 1510 gli oli d'oliva
chimicamente modificati (segnatamente gli oli
riesterificati) e le miscele di oli d'oliva e di oli
di diversa natura. La presenza di olio d'oliva
riesterificato o di oli di diversa natura è
determinata mediante i metodi descritti negli allegati
V, VII, X A e X B del regolamento (CEE) n. 2568/91.
B. Rientrano nella sottovoce 1509 10 soltanto gli oli
d'oliva definiti di seguito ai punti I e II, che sono
stati ottenuti esclusivamente mediante processi
meccanici o altri processi fisici, in condizioni,
segnatamente termiche, tali da non causare alterazioni
dell'olio, e che non hanno subito trattamenti diversi
dal lavaggio, dalla decantazione, dalla
centrifugazione e dalla filtrazione. Gli oli ottenuti
dalle olive mediante solventi rientrano nel codice NC
1510.
I. È considerato "olio di oliva vergine lampante" ai
sensi della sottovoce 1509 10 10 l'olio che,
indipendentemente dalla sua acidità, presenti:
a) tenore in cere non superiore a 350 mg/kg;
b) tenore in eritrodiolo + uvaolo non superiore a 4,5
%;
c) contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei
trigliceridi non superiore a 1,3 %;
d) somma degli isomeri transoleici non superiore a
0,10 % e somma degli isomeri translinoleici +
translinolenici non superiore a 0,10 %.
e) una o più delle seguenti caratteristiche:
1) numero di perossidi pari o superiore a 20 mEq di
ossigeno attivo /kg;
2) tenore in solventi alogenati volatili totali pari o
superiore a 0,20 mg/kg e pari o superiore a 0,10 mg/kg
per almeno uno di essi;
3) coefficiente di estinzione K270 pari o superiore a
0,250 e, dopo trattamento dell'olio su allumina
attivata, non superiore a 0,11; in realtà, certi oli
aventi tenore in acidi grassi liberi, espresso in
acido oleico, superiore a 3,3 g/100 g possono avere,
dopo passaggio su allumina attivata conformemente al
metodo descritto nell'allegato IX del regolamento
(CEE) n. 2568/91, un coefficiente di estinzione K270
superiore a 0,10; in tal caso, dopo neutralizzazione e
decolorazione effettuate in laboratorio conformemente
al metodo descritto nell'allegato XIII del regolamento
citato, essi debbono presentare le caratteristiche
seguenti:
- coefficiente di estinzione K270 non superiore a 1,20
- variazione (K) del coefficiente di estinzione in
prossimità di 270 nm superiore a 0,01 e non superiore
a 0,16, è cioè:
D K = Km - 0,5 (Km-4 + Km+4)
Km = indica il coefficiente di
estinzione alla lunghezza d'onda del massimo della
curva di assorbimento in prossimità di 270 nm, e
Km-4 e Km+4 = indica i coefficienti di estinzione alla
lunghezza d'onda inferiore e superiore di 4 nm a
quella di Km;
4) caratteristiche organolettiche che evidenzino
difetti percepibili con un'intensità superiore al
limite di accettabilità, con punteggio inferiore a 3,5
nell'analisi sensoriale di cui all'allegato XII del
regolamento (CEE) n. 2568/91.
5) tenore in stigmastadieni non superiore a 0,50
mg/kg.
II. È considerato "altro olio d'oliva vergine" ai
sensi della sottovoce 1509 10 90, l'olio di oliva che
presenti le seguenti caratteristiche:
a) acidità, espressa in acido oleico, non superiore a
3,3 g/100 g;
b) numero di perossidi non superiore a 20 mEq di
ossigeno attivo/kg;
c) tenore in cere non superiore a 250 mg/kg;
d) tenore in solventi alogenati volatili non superiore
a 0,20 mg/kg e, per ciascuno di essi, non superiore a
0,10 mg/kg;
e) coefficiente di estinzione K270 non superiore a
0,25 e, dopo passaggio dell'olio su allumina attivata,
non superiore a 0,10;
f) variazione (K) del coefficiente di estinzione in
prossimità di 270 nm non superiore a 0,01;
g) caratteristiche organolettiche che evidenzino anche
difetti percepibili con un'intensità inferiore al
limite di accettabilità, con punteggio pari o
superiore a 3,5 nell'analisi sensoriale di cui
all'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91;
h) tenore in eritrodiolo + uvaolo non superiore a 4,5
%;
i) contenuto in acidi grassi saturi in posizione 2 dei
trigliceridi non superiore a 1,3 %;
k) somma degli isomeri transoleici non superiore a
0,05 % e somma degli isomeri translinoleici +
translinolenici non superiore a 0,05 %.
l) tenore in stigmastadieni non superiore a 0,15
mg/kg.
C. Rientra nella sottovoce 1509 90 l'olio d'oliva
ottenuto dal trattamento degli oli delle sottovoci
1509 10 10 e/o 1509 10 90, anche tagliato con olio
d'oliva vergine, che presenti le seguenti
caratteristiche:
a) acidità, espressa in acido oleico, non superiore a
1,5 g/100 g;
b) tenore in cere non superiore a 350 mg/kg;
c) coefficiente di estinzione K270 non superiore a
1,0;
d) variazione del coefficiente di estinzione (D K) in
prossimità di 270 nm non superiore a 0,13;
e) tenore in eritrodiolo + uvaolo non superiore a 4,5
%;
f) contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei
trigliceridi non superiore a 1,5 %;
g) somma degli isomeri transoleici non superiore a
0,20 % e somma degli isomeri translinoleici +
translinolenici non superiore a 0,30 %.
D. Sono considerati "oli greggi" ai sensi della
sottovoce 1510 00 10 gli oli, e particolarmente gli
oli di sansa d'oliva, che presentano le seguenti
caratteristiche:
a) acidità, espressa in acido oleico, pari o superiore
a 2 g/100 g;
b) tenore in eritrodiolo + uvaolo pari o superiore a
12 %;
c) contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei
trigliceridi non superiore a 1,8 %;
d) somma degli isomeri transoleici non superiore a
0,20 % e somma degli isomeri translinoleici +
translinolenici non superiore a 0,10 %.
E. Rientrano nella sottovoce 1510 00 90 gli oli
ottenuti dal trattamento degli oli di cui alla
sottovoce 1510 00 10, anche tagliati con olio d'oliva
vergine, nonché gli oli che non presentano le
caratteristiche degli oli di cui alle note
complementari 2. B, 2. C e 2. D. Gli oli di questo
codice devono presentare un contenuto di acidi grassi
saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a
2,0 %, una somma degli isomeri transoleici inferiore a
0,40 % e una somma degli isomeri translinoleici +
translinolenici inferiore a 0,35 %.
3. Non rientrano nelle sottovoci 1522 00 31 e 1522 00
39:
a) i residui provenienti dalla lavorazione delle
sostanze grasse contenenti olio con indice di iodio,
determinato secondo il metodo indicato all'allegato
XVI del regolamento (CEE) n. 2568/91, inferiore a 70 o
superiore a 100;
b) i residui provenienti dalla lavorazione delle
sostanze grasse contenenti olio con indice di iodio
compreso tra 70 e 100, ma per il quale la superficie
del picco corrispondente al tempo di ritenzione del
betasitosterolo (1), determinata conformemente
dell'allegato V del regolamento (CEE) n. 2568/91,
rappresenta meno del 93,0 % della superficie totale
dei picchi degli steroli.
4. I metodi di analisi per la determinazione delle
caratteristiche dei prodotti di cui sopra sono quelli
descritti negli allegati del regolamento (CEE) n.
2568/91.
(1) Delta-5,23-stigmastadienolo +
clerosterolo + betasisterolo + sitostanolo +
delta-5-avenasterolo + delta-5,24-stigmastadienolo.
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