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Nel comparto olivicolo
persiste una situazione di incertezza
circa la normativa da applicare per gli
oli che hanno ottenuto il riconoscimento
della denominazione di origini. Tale
situazione deriva dalla sovrapposizione
della normativa nazionale e di quella
comunitaria. In particolare il Reg. (CEE)
2081/92 disciplina le modalità di
riconoscimento e di utilizzazione delle
denominazioni di origine, ma, a livello
nazionale, la materia delle denominazioni
di origine è disciplinata anche dalla l.169/92
e dal D.M. 573/93, attuativo della
predetta legge.
Inoltre l'art.3 della l.313/98
ha istituito l'elenco di tecnici ed
esperti degli oli extravergini e vergini
(sostituendo l'albo degli assaggiatori),
non sono state però individuate e diramate
le modalità per l'iscrizione al predetto
elenco.
Pertanto, anche a
seguito delle perplessità e delle
richieste di chiarimento da parte delle
Regioni, nel corso di una riunione
svoltasi presso questa Amministrazione,
sono stati concordati dai rappresentanti
regionali e ministeriali i seguenti
criteri che, nel rispetto della normativa
vigente, individuano modalità chiare ed
uniformi per il controllo sugli oli a DOP
ed a IGP, per l'iscrizione nell'elenco
nazionale di tecnici ed esperti degli oli
di oliva extravergini e vergini, per lo
svolgimento dei corsi per assaggiatori di
olio.
Controlli ai quali sottoporre gli oli
extravergini e vergini a D.O.P. e ad
I.G.P.
Affinché un olio extravergine o
vergine, registrato ai sensi del Reg.
(CEE) 2081/92 come DOP o IGP, possa essere
commercializzato come tale, è necessario
che:
1) sia sottoposto al controllo previsto
dall'art.10 del Reg. (CEE) 2081/92 da
parte di un organismo di controllo
pubblico o privato, individuato secondo le
modalità di cui all'art.53 della l.
128/98;
2) l'organismo di controllo abbia un
elenco aggiornato degli oliveti destinati
alla produzione di ciascuna DOP o IGP al
cui controllo è preposto (eventualmente
assumendo i dati dalla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura qualora sia già stato
istituito l'albo degli oliveti o da altri
Enti) e trasmetta alle Regioni competenti
per territorio tale elenco, nonché ogni
eventuale modifica e aggiornamento dello
stesso;
3) l'organismo di controllo sottoponga
l'olio, ai fini del rilascio
dell'attestazione di conformità al
disciplinare di produzione, ad un panel
che verifichi, secondo le procedure
previste nell'allegato
XII al
Reg. (CEE) 2568/91, la sussistenza
delle caratteristiche peculiari della DOP
o IGP secondo una delle sottoelencate
modalità (che dovrà risultare nel piano di
controlli):
a) avvalendosi dei Comitati di assaggio di
cui al
Reg. (CEE) 2568/91, ove i predetti
Comitati ritengano di poter effettuare
anche la valutazione delle caratteristiche
peculiari della DOP o della IGP oltre alle
valutazioni loro demandate dal citato
regolamento comunitario;
b) nel caso in cui non sia realizzabile la
modalità di cui al punto a), avvalendosi
delle Commissioni di degustazione già
costituite presso le Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura;
c) nel caso in cui non siano realizzabili
le modalità di cui ai punti a) e b),
costituendo un panel di almeno otto
assaggiatori scelti nell'elenco dei
tecnici ed esperti degli oli di oliva
extravergini e vergini.
Elenco nazionale di tecnici ed esperti
degli oli di oliva extravergini e vergini
L'elenco nazionale dei tecnici ed esperti
degli oli di oliva extravergini e vergini,
già istituito ai sensi dell'art.3 della l.313/98,
è articolato su base regionale ed è tenuto
presso il Ministero per le Politiche
Agricole - Direzione Generale per le
politiche agricole ed agroindustriali
nazionali e presso le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano con
le seguenti modalità.
Per l'iscrizione
nell'elenco sono richiesti oltre
all'idoneità morale di cui all'art. 3 del
D.M. 23 giugno 1992 i seguenti requisiti:
a) essere in possesso di un attestato di
idoneità fisiologica conseguito al termine
di un corso per assaggiatori organizzato
secondo i criteri stabiliti nella presente
circolare;
b) essere in possesso di attestati
rilasciati da Enti pubblici che comprovino
la partecipazione, secondo la metodologia
prevista dall'allegato
XII al
Reg. (CEE) n.2568/91, ad almeno 20
sedute di assaggio nel triennio precedente
la data di presentazione della domanda.
Gli interessati
all'iscrizione nell'elenco presentano
apposita domanda alla Camera di Commercio,
Industria Artigianato ed Agricoltura del
luogo di residenza.
Nella domanda i
richiedenti dichiarano:
a) il cognome e nome, il luogo e la data
di nascita, la residenza, il domicilio;
b) di essere in possesso dei requisiti di
cui ai punti a) e b) precedenti.
Alla domanda di
iscrizione deve essere allegata la
documentazione comprovante il possesso dei
requisiti richiesti.
La Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura
verifica la regolarità della domanda e la
completezza della documentazione allegata
e conclude il procedimento entro 30 giorni
dal ricevimento della domanda. Ove
necessario richiede all'interessato
eventuali chiarimenti sulla domanda e
integrazioni della documentazione
allegata; in tal caso il termine per la
conclusione del procedimento è sospeso e
lo stesso riprende a decorrere dalla data
di ricevimento dei chiarimenti o delle
integrazioni richieste.
La Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura, al
termine del procedimento, propone i
nominativi dei soggetti idonei alla
Regione o Provincia autonoma competente
per territorio che provvede all'iscrizione
nell'elenco e ne dà comunicazione al
Ministero per le Politiche Agricole.
Qualsiasi variazione
dei dati anagrafici dichiarati nella
domanda, nonché dei requisiti necessari
per l'iscrizione deve essere comunicata
dall'interessato alla Regione ai fini
dell'aggiornamento dell'elenco.
La cancellazione
dall'elenco è disposta, su segnalazione
della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura, dalla Regione e
Provincia autonoma, e su domanda
dell'interessato ovvero d'ufficio, per il
venir meno del requisito dell'idoneità
morale o per gravi inadempienze
verificatesi nell'espletamento
dell'attività di tecnico ed esperto degli
oli di oliva extravergini e vergini.
L'avvenuta cancellazione viene notificata
al Ministero per le Politiche Agricole.
Entro il 28 febbraio di
ogni anno le Regioni o Province autonome
provvedono a pubblicare sui rispettivi
Bollettini Ufficiali le articolazioni
regionali dell'elenco aggiornate alla data
del 31 dicembre dell'anno precedente.
Entro il 31 marzo di
ogni anno il Ministero per le Politiche
Agricole cura la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana dell'elenco nazionale dei tecnici
e degli esperti degli oli di oliva
extravergini e vergini.
I soggetti già iscritti
nell'albo degli assaggiatori, vengono
iscritti d'ufficio nell'elenco di tecnici
ed esperti degli oli di oliva extravergini
e vergini e le Regioni o Province autonome
provvedono a darne comunicazione al
Ministero per le Politiche Agricole.
Le domande di
iscrizione nell'elenco, per le quali al
momento dell'emanazione della l. 313/98,
era già in corso il relativo procedimento
amministrativo, si perfezionano secondo le
modalità previste dalla normativa
previgente.
Le modalità di
revisione dell'elenco saranno
successivamente concordate con le Regioni
e Province Autonome.
Corsi per assaggiatori di olio
I corsi per
assaggiatori di olio possono essere
realizzati da Enti e/o organismi pubblici
e privati previa autorizzazione della
Regione o della Provincia autonome nel cui
ambito ha sede l'Ente organizzatore.
Tale organizzazione è
rilasciata dalla Regione o Provincia
autonoma (che invia comunicazione al
Mi.P.A.) a condizione almeno che:
1) l'Ente e/o Organismo organizzatore del
corso designi un responsabile del corso
stesso, capo-panel riconosciuto dal C.O.I.,
a cui è affidata la verifica dei requisiti
previsti dal successivo punto 2),
apponendo la firma sull'attestato di
idoneità fisiologica dell'assaggiatore;
2) nei programmi siano previste le
seguenti prove selettive:
a) verifica dei requisiti fisiologici
previsti nell'allegato
XII al
Reg. (CEE) n.2568/91 con almeno 16
sessioni di base (quattro difetti ripetuti
quattro volte);
b) almeno due selezioni atte a verificare
le soglie di sensibilità sugli attributi
di specifiche denominazioni;
3) nei programmi siano previste lezioni
sulle materie di base del comparto: dati
agronomici, trasformazione, conservazione,
caratteristiche chimico-fisiche e norme
legali;
4) il corso abbia una durata minima di 35
ore.
Al termine del corso, a
coloro che hanno superato le prove
selettive, dovrà essere rilasciato un
attestato di idoneità fisiologica
all'assaggio dell'olio di oliva.
A coloro che non hanno
superato le prove selettive sarà
rilasciato un attestato di frequenza.
Con l'occasione si
ritiene, inoltre, di chiarire che, dopo
l'emanazione del Reg. (CEE) n. 2081/92 del
Consiglio del 14 luglio 1992, non è più
consentito ad uno Stato membro concedere,
a livello nazionale, protezione di una
denominazione di origine se non in via
transitoria con effetto dalla data di
trasmissione della domanda di
registrazione ai Servizi della
Commissione, conformemente all'art.1 del
Reg. (CEE) n. 535/97.
Da ciò deriva che anche
per gli oli, come per gli altri prodotti
agricoli ed alimentari, l'unica
possibilità di tutela della denominazione
di origine è la registrazione a livello
comunitario come DOP o come IGP.
Poiché, comunque,
l'art. 8 del Reg. (CEE) 2081/92 prevede:
"le menzioni DOP, IGP o le menzioni
tradizionali equivalenti possono figurare
solo su prodotti agricoli ed alimentari
conformi al presente regolamento", è
consentito che un olio registrato in sede
comunitaria possa utilizzare, invece della
menzione DOP, la menzione DOC (considerata
quindi equivalente) purché ovviamente
rispetti il disciplinare registrato e sia
sottoposto ai controlli previsti dall'art.10
del Reg. (CEE) 2081/92. |