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La Commissione delle
Comunità Europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del
22 settembre 1966, relativo all'attuazione di
un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei
grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE)
n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 35 bis,
considerando che l'allegato del regolamento n.
136/66/CEE prevede le denominazioni e le definizioni
degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva
commercializzati nei singoli Stati membri, nonché
negli scambi intracomunitari e con i paesi terzi;
considerando che per poter distinguere i vari tipi di
olio è opportuno definire le caratteristiche
fisico-chimiche di ciascuno di essi, nonché le
caratteristiche organolettiche degli oli vergini, per
garantire la purezza e la qualità dei prodotti in
parola, salve le altre disposizioni vigenti in
materia;
considerando che è opportuno stabilire in modo
uniforme in tutta la Comunità la presenza delle
caratteristiche dei vari tipi di olio; che a tal fine
occorre stabilire i metodi comunitari di analisi
chimica e di valutazione organolettica; che occorre
tuttavia autorizzare, durante un periodo transitorio,
il ricorso ad altri metodi di analisi applicati negli
Stati membri pur prevedendo che, in caso di divergenza
dei risultati, saranno determinanti quelli ottenuti in
base al metodo comune;
considerando che la definizione delle caratteristiche
fisicochimiche degli oli d'oliva e dei metodi di
analisi comporta l'adattamento delle note
complementari del capitolo 15 della nomenclatura
combinata;
considerando che il metodo di valutazione delle
caratteristiche organolettiche degli oli vergini
implica la costituzione di comitati di assaggiatori
selezionati ed esperti e che è pertanto opportuno
prevedere il termine necessario per la realizzazione
di siffatta struttura; che, tenuto conto delle
difficoltà che taluni Stati membri dovranno affrontare
per la costituzione dei comitati di assaggio, è
opportuno autorizzare il ricorso ai comitati esistenti
negli altri Stati membri; considerando che per
garantire il corretto funzionamento del sistema dei
prelievi applicabili all'importazione di sanse di
oliva, è opportuno prescrivere un metodo unico per
determinare il tenore in olio di questi prodotti;
considerando che per non recare pregiudizio agli
scambi è opportuno prevedere un periodo limitato per
lo smaltimento dell'olio condizionato prima
dell'entrata in vigore del presente regolamento;
considerando che è opportuno abrogare il regolamento
(CEE) n. 1058/77 della Commissione (3), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 1858/88 (4);
considerando che il comitato di gestione per i grani
non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo
presidente,
ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1
-
Sono considerati oli
d'oliva vergini ai sensi del punto 1, lettere a), b)
e c) dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE gli
oli le cui caratteristiche sono conformi a quelle
indicate rispettivamente nei punti 1, 2 e 3 dell'allegato
I del presente regolamento.
-
È considerato olio
d'oliva vergine lampante ai sensi del punto 1,
lettera d) dell'allegato del regolamento n.
136/66/CEE, l'olio le cui caratteristiche sono
conformi a quelle indicate nell'allegato
I, punto 4, del presente regolamento.
-
È considerato olio
d'oliva raffinato ai sensi del punto 2 dell'allegato
del regolamento n. 136/66/CEE, l'olio le cui
caratteristiche sono conformi a quelle indicate
nell'allegato
I, punto 5, del presente regolamento.
-
È considerato olio
d'oliva ai sensi del punto 3 dell'allegato del
regolamento n. 136/66/CEE, l'olio le cui
caratteristiche sono conformi a quelle indicate
nell'allegato
I, punto 6, del presente regolamento.
-
È considerato olio
di sansa d'oliva greggio ai sensi del punto 4
dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, l'olio
le cui caratteristiche sono conformi a quelle
indicate nell'allegato
I, punto 7, del presente regolamento.
-
È considerato olio
di sansa d'oliva raffinato ai sensi del punto 5
dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, l'olio
le cui caratteristiche sono conformi a quelle
indicate nell'allegato
I, punto 8, del presente regolamento.
-
E considerato olio
di sansa d'oliva ai sensi del punto 6 dell'allegato
del regolamento n. 136/66/CEE, l'olio le cui
caratteristiche sono conformi a quelle indicate
nell'allegato
I, punto 9, del presente regolamento.
Articolo 2
-
Le caratteristiche
degli oli contemplati nell'allegato
I sono determinate in base ai seguenti metodi di
analisi:
- per la determinazione degli acidi grassi liberi,
espressi in percentuale di acido oleico, il metodo
di cui all'allegato
II,
- per la determinazione dell'indice di perossido, il
metodo di cui all'allegato
III,
- per la determinazione degli alcoli alifatici, il
metodo di cui all'allegato
IV,
- per la determinazione del contenuto di steroli, il
metodo di cui all'allegato
V,
- per la determinazione dell'eritrodiolo + uvaolo,
il metodo di cui all'allegato
VI,
- per la determinazione degli acidi grassi saturi in
posizione 2 del trigliceride, il metodo di cui all'allegato
VII,
- per la determinazione del tenore di trigliceridi,
il metodo di cui all'allegato
VIII,
- per l'analisi spettrofotometrica, il metodo di cui
all'allegato
IX,
- per la determinazione della composizione di acidi
grassi, il metodo di cui all'allegato
Xa e
Xb,
- per la determinazione dei solventi alogenati
volatili, il metodo di cui all'allegato
XI,
- per la valutazione delle caratteristiche
organolettiche degli oli d'oliva vergini, il metodo
di cui all'allegato
XII, applicato conformemente al paragrafo 2,
- per la prova di raffinazione, il metodo di cui
all'allegato
XIII.
-
L'analista, anche
assistito da periti, procede alla valutazione delle
caratteristiche organolettiche secondo la procedura
descritta nella scheda di assaggio di cui all'allegato
XII. Qualora l'analista constati caratteristiche
organolettiche diverse da quelle risultanti dalla
denominazione del prodotto, è tenuto a fare
esaminare il campione da un comitato di assaggio,
conformemente alle disposizioni dell'allegato
XII.
Ogni analisi di
revisione è effettuata dal comitato di assaggio
conformemente alle dette disposizioni.
Per la valutazione delle caratteristiche
organolettiche nel corso delle operazioni legate al
regime d'intervento il comitato di assaggio procede a
tale valutazione conformemente all'allegato
XII.
Articolo 3
Fino al 31 ottobre
1992, l'introduzione dei metodi di analisi contemplati
all'articolo 2 non osta a che gli Stati membri
adottino altri metodi provati e scientificamente
affidabili, a condizione di non ostacolare la libera
circolazione dei prodotti riconosciuti conformi alla
normativa di applicazione dei metodi comunitari. Gli
Stati membri interessati notificano tali altri metodi
alla Commissione prima di applicarli.
Qualora uno di questi altri metodi dovesse dare un
risultato diverso da quello ottenuto con
l'applicazione del metodo comune, si tiene conto solo
del risultato ottenuto con l'applicazione del metodo
comune.
Articolo 4
-
Ai fini della
valutazione delle caratteristiche organolettiche,
gli Stati membri istituiscono comitati assaggiatori
selezionati ed addestrati secondo le norme previste
nel metodo descritto all'allegato
XII.
-
Qualora uno Stato
membro dovesse incontrare difficoltà per istituire
un comitato di assaggio sul proprio territorio,
potrà fare ricorso ad un comitato operante in altro
Stato membro.
Articolo 5
Le note complementari n. 2, 3 e 4
del capitolo 15 della nomenclatura combinata sono
sostituite da quelle che figurano nell'allegato
XIV del presente regolamento.
Articolo 6
-
Il tenore in olio
delle sanse e degli altri residui dell'estrazione
dell'olio (codice NC 2306 90 11 e 2306 90 19) è
determinato conformemente al metodo che figura nell'allegato
XV.
-
Il tenore in olio di
cui al paragrafo 1 è espresso in percentuale del suo
peso rispetto a quello della sostanza secca.
Articolo 7
Si applicano le
disposizioni comunitarie relative alla presenza di
sostanze indesiderabili diverse da quelle di cui all'allegato
XI.
Articolo 8
-
Ogni Stato membro
comunica alla Commissione le misure adottate per
l'applicazione del presente regolamento.
-
Ogni Stato membro
comunica alla Commissione, alla fine di ogni
semestre, un riassunto dei dati analitici delle
determinazioni effettuati nel corso del semestre
precedente.
Detti risultati sono
esaminati dal comitato di gestione dei grassi secondo
la procedura prevista all'articolo 39 del regolamento
n. 136/66/CEE.
Articolo 9
Il regolamento (CEE)
n. 1058/77 è abrogato.
Articolo 10
-
Il presente
regolamento entra in vigore il terzo giorno
successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Tuttavia, il metodo che figura nell'allegato
XII viene applicato a decorrere dal 1o gennaio
1992, salvo per quanto riguarda le operazioni legate
all'intervento.
-
Il presente
regolamento non si applica agli oli d'oliva e agli
oli di sansa d'oliva condizionati anteriormente
all'entrata in vigore del presente regolamento e
commercializzati fino al 31 ottobre 1992.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i
suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,
l'11 luglio 1991.
Per la Commissione
RAY MAC SHARRY
Membro della Commissione
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(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
(3) GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 6.
(4) GU n. L 166 dell'1. 7. 1988, pag. 10. |